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LEGGE 2 aprile 1865, n. 2226

Che ordina la riscossione e il versamento a favore dell'Erario dello Stato delle somme dovute dai Corpi morali in Sicilia pei compensi ai danneggiati dalle Truppe borboniche fino al soddisfacimento delle spese a tal fine anticipate sul bilancio dello Stato. (065U2226)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/05/1865 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  16-12-2009
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))