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LEGGE COSTITUZIONALE 31 gennaio 1963, n. 1

Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2021)
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Testo in vigore dal:  16-2-2001
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Art. 63


Per le modificazioni del presente Statuto si applica la procedura prevista dalla Costituzione per le leggi costituzionali.
((L'iniziativa per le modificazioni appartiene anche al Consiglio regionale.
I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale, che esprime il suo parere entro due mesi.
Le modificazioni approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale.))

Le disposizioni contenute nel titolo IV possono essere modificate con leggi ordinarie, su proposta di ciascun membro delle Camere, del Governo e della Regione, e, in ogni caso, sentita la Regione.