LEGGE COSTITUZIONALE 31 gennaio 1963, n. 1

Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2021)
Testo in vigore dal: 16-2-2001
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 63.

  Per  le  modificazioni del presente Statuto si applica la procedura
prevista dalla Costituzione per le leggi costituzionali.
  ((L'iniziativa  per  le modificazioni appartiene anche al Consiglio
regionale.
  I  progetti  di  modificazione  del  presente Statuto di iniziativa
governativa   o   parlamentare  sono  comunicati  dal  Governo  della
Repubblica  al  Consiglio  regionale, che esprime il suo parere entro
due mesi.
  Le   modificazioni   approvate   non  sono  comunque  sottoposte  a
referendum nazionale.))
  Le  disposizioni  contenute nel titolo IV possono essere modificate
con  leggi ordinarie, su proposta di ciascun membro delle Camere, del
Governo e della Regione, e, in ogni caso, sentita la Regione.