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LEGGE COSTITUZIONALE 31 gennaio 1963, n. 1

Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/2026)
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Testo in vigore dal:  24-2-2026
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Art. 11

1. I Comuni, anche nella forma di Città metropolitane, sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
((Gli enti di area vasta sono titolari di funzioni amministrative proprie, individuate con legge regionale, e di quelle conferite con legge regionale))
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2. In attuazione dei principi di adeguatezza, sussidiarietà e differenziazione, la legge regionale disciplina le forme, anche obbligatorie, di esercizio associato delle funzioni comunali.
3. La Regione assicura i finanziamenti per l'esercizio delle funzioni conferite.