DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 2011, n. 150

Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (11G0192)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/10/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
vigente al 09/06/2023
Testo in vigore dal: 4-7-2019
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 32 
 
Dell'opposizione  a  procedura  coattiva  per  la  riscossione  delle
entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici 
 
  1. Le controversie in materia di opposizione all'ingiunzione per il
pagamento delle entrate  patrimoniali  degli  enti  pubblici  di  cui
all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni di  legge  relative
alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri
enti pubblici approvato con regio decreto 14  aprile  1910,  n.  639,
sono regolate dal rito ordinario di cognizione. 
  2. E' competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio  che
ha emesso il provvedimento opposto. ((9)) 
  3. L'efficacia esecutiva del provvedimento  impugnato  puo'  essere
sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5. 
 
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AGGIORNAMENTO (9) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 8 maggio - 25 giugno 2019, n.
158  (in  G.U.  1ª   s.s.   03/07/2019,   n.   27),   ha   dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale dell'art. 32, comma 2,  del  decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari  al
codice di procedura civile in materia di riduzione e  semplificazione
dei procedimenti civili di  cognizione,  ai  sensi  dell'articolo  54
della legge 18 giugno 2009, n. 69), nella parte in cui dopo le parole
«E' competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio  che  ha
emesso il provvedimento opposto» non prevede le parole  «ovvero,  nel
caso di concessionario della riscossione delle entrate  patrimoniali,
del luogo in cui ha sede l'ente locale concedente»".