DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 novembre 1976, n. 1026

Regolamento di esecuzione della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/10/2001)
Testo in vigore dal: 31-3-1977
                              Art. 10.

  Fermo  restando  che i riposi di cui all'art. 10 della legge devono
assicurare   alla   lavoratrice   la   possibilita'   di   provvedere
all'assistenza diretta del bambino, la loro distribuzione dell'orario
di  lavoro  deve  essere  concordata  tra  la medesima e il datore di
lavoro, tenendo anche conto delle esigenze del servizio.
  In  caso  di  mancato  accordo,  la  distribuzione dei riposi sara'
determinata dall'ispettorato del lavoro.
  Non e' consentito alcun trattamento economico sostitutivo.