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REGIO DECRETO 25 novembre 1929, n. 2193

Modifiche alla composizione della Commissione centrale permanente per le ricompense ai benemeriti della salute pubblica, e istituzione della «attestazione al merito della sanità pubblica». (029U2193)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/01/1930
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Testo in vigore dal:  26-1-1930

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, e dei Ministri Segretari di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



All'art. 2 del R. decreto 5 marzo 1914, n. 184, è sostituito il seguente:

«La Commissione, di cui all'articolo precedente, ha sede presso il Ministero dell'interno, è nominata con decreto del Ministro per l'interno, e si rinnova ogni triennio.

Ne fanno parte:

a) un consigliere di Stato, che la presiede;

b) il direttore generale della sanità pubblica;

c) un ufficiale generale medico del Regio esercito;

d) un ufficiale generale medico dell'Armata;

e) un ufficiale superiore medico dell'ufficio centrale di sanità dell'Aeronautica,

f) un ufficiale medico della M. V. S. N. di grado non inferiore a console;

g) un direttore capo di divisione del Ministero dell'interno.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario di prima categoria del Ministero dell'interno».