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REGIO DECRETO 7 luglio 1866, n. 3036

Per la soppressione delle Corporazioni religiose. (066U3036)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/07/1866 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/06/1929)
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vigente al 10/12/2024
Testo in vigore dal:  23-7-1866

EUGENIO

PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
LUOGOTENENTE GENERALE DI S. M.
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Veduta la Legge del 28 giugno 1866, n° 2987, colla quale il Governo del Re ebbe facoltà di pubblicare ed eseguire come Legge le disposizioni già votate dalla Camera elettiva sulle Corporazioni religiose e sull'asse ecclesiastico;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti, di concerto col Ministro delle Finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Non sono più riconosciuti nello Stato gli Ordini, le Corporazioni e le Congregazioni religiose regolari e secolari, ed i Conservatorii e Ritiri, i quali importino vita comune ed abbiano carattere ecclesiastico.

Le case e gli stabilimenti appartenenti agli Ordini, alle Corporazioni, alle Congregazioni ed ai Conservatorii e Ritiri anzidetti sono soppressi.