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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90

Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246. (10G0091)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 9/10/2010. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/11/2023)
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vigente al 10/05/2024
Testo in vigore dal:  9-10-2010

Art. 829

Uso dei nastrini in luogo delle medaglie o delle croci
1. È autorizzato l'uso dei nastrini da portarsi sul petto in luogo delle medaglie; a tale riguardo si osservano le disposizioni emanate sull'uso delle uniformi e dei distintivi.
2. Sul nastrino da portare in luogo delle medaglie al valore di Forza armata è applicata una stelletta a cinque punte rispettivamente d'oro o d'argento o di bronzo; per le medaglie d'oro al valore di Marina, Aeronautico e dell'Arma dei carabinieri la stelletta a cinque punte è inquadrata in un piccolo fregio di fronde di alloro dello stesso metallo.
3. Sul nastrino da portare in luogo delle croci o delle medaglie al merito di Forza armata è applicata una corona turrita, rispettivamente d'oro, d'argento e di bronzo.