DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 602

Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
vigente al 04/10/2023
Testo in vigore dal: 16-7-2022
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 19. 
                     (Dilazione del pagamento). 
 
  1. L'agente della riscossione, su richiesta  del  contribuente  che
dichiara  di  versare   in   temporanea   situazione   di   obiettiva
difficolta', concede ((per ciascuna richiesta)) la  ripartizione  del
pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di
notifica, fino ad un massimo di settantadue rate mensili. ((Nel  caso
in cui le somme iscritte a ruolo,  comprese  in  ciascuna  richiesta,
siano di importo superiore a 120.000 euro, la dilazione  puo'  essere
concessa se il contribuente documenta  la  temporanea  situazione  di
obiettiva difficolta')). (89) (90) ((121)) 
  1-bis. In caso di comprovato peggioramento della situazione di  cui
al comma 1, la dilazione concessa  puo'  essere  prorogata  una  sola
volta, per  un  ulteriore  periodo  e  fino  a  settantadue  mesi,  a
condizione che non sia intervenuta decadenza. PERIODO  SOPPRESSO  DAL
D.L. 2 MARZO 2012, N. 16, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI  DALLA  L.  26
APRILE 2012, N. 44. (90) 
  1-ter. Il debitore puo' chiedere che il piano di rateazione di  cui
ai commi 1 e 1-bis preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili
di importo crescente per ciascun anno. 
  1-quater. A seguito della presentazione della richiesta di  cui  al
comma  1  e  fino  alla  data  dell'eventuale  rigetto  della  stessa
richiesta ovvero dell'eventuale decadenza dalla  dilazione  ai  sensi
del comma 3: 
    a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza; 
    b) non possono  essere  iscritti  nuovi  fermi  amministrativi  e
ipoteche,  fatti  salvi   quelli   gia'   iscritti   alla   data   di
presentazione; 
    c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive. (105) 
  1-quater.1. Non puo' in nessun caso essere  concessa  la  dilazione
delle somme oggetto di verifica effettuata,  ai  sensi  dell'articolo
48-bis, in qualunque momento antecedente alla  data  di  accoglimento
della richiesta di cui al comma 1. (105) 
  1-quater.2. Il pagamento della prima  rata  determina  l'estinzione
delle procedure esecutive precedentemente avviate, a  condizione  che
non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata
presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo  non  abbia  reso
dichiarazione positiva o non sia stato gia' emesso  provvedimento  di
assegnazione dei crediti pignorati. (105) 
  1-quinquies. La rateazione prevista dai commi 1  e  1-bis,  ove  il
debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilita',
in una comprovata e  grave  situazione  di  difficolta'  legata  alla
congiuntura economica, puo' essere aumentata fino a  centoventi  rate
mensili. Ai fini della concessione di tale  maggiore  rateazione,  si
intende per comprovata e grave situazione di  difficolta'  quella  in
cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: 
    a) accertata impossibilita' per il contribuente  di  eseguire  il
pagamento del credito  tributario  secondo  un  piano  di  rateazione
ordinario; 
    b) solvibilita' del contribuente, valutata in relazione al  piano
di rateazione concedibile ai sensi del presente comma. (90) 
  2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2007, N. 248, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 28 FEBBRAIO 2008, N. 31. 
  3.  In  caso  di  mancato  pagamento,  nel  corso  del  periodo  di
rateazione, di ((otto rate)), anche non consecutive: ((121)) 
    a)  il  debitore  decade  automaticamente  dal  beneficio   della
rateazione; 
    b)  l'intero  importo  iscritto  a   ruolo   ancora   dovuto   e'
immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione; 
    ((c) il carico non  puo'  essere  nuovamente  rateizzato)).  (89)
((121)) 
  3-bis. In caso di  provvedimento  amministrativo  o  giudiziale  di
sospensione totale o parziale della riscossione, emesso in  relazione
alle somme che costituiscono oggetto della dilazione, il debitore  e'
autorizzato a non versare, limitatamente alle stesse,  le  successive
rate del piano concesso. Allo scadere della sospensione, il  debitore
puo'  richiedere  il  pagamento  dilazionato  del   debito   residuo,
comprensivo degli interessi fissati dalla legge  per  il  periodo  di
sospensione, nello stesso  numero  di  rate  non  versate  del  piano
originario, ovvero in altro numero, fino a un massimo di settantadue.
(89) 
  ((3-ter. La decadenza dal beneficio della rateazione di uno o  piu'
carichi non preclude al debitore  la  possibilita'  di  ottenere,  ai
sensi delle disposizioni del  presente  articolo,  la  dilazione  del
pagamento di carichi diversi da quelli per i quali e' intervenuta  la
decadenza)). ((121)) 
  4. Le rate mensili nelle quali il pagamento e' stato dilazionato ai
sensi del comma  1  scadono  nel  giorno  di  ciascun  mese  indicato
nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione  ed  il  relativo
pagamento puo' essere effettuato anche  mediante  domiciliazione  sul
conto corrente indicato dal debitore. (45) 
  4-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.  112,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133. (72) (79) 
 
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AGGIORNAMENTO (45) 
  La L. 27 dicembre 1997, n. 449 ha disposto con l'art. 24, comma  2,
lettere a) e b) che "All'articolo 19, quarto comma, del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: "ed in base alle  liquidazioni  periodiche  per  le
quali sono scaduti i termini di presentazione annuale della  relativa
dichiarazione," sono soppresse; 
    b) dopo le parole: "del 9  per  cento  annuo"  sono  aggiunte  le
seguenti: "da calcolarsi dal termine  fissato  per  la  presentazione
della dichiarazione annuale fino alla scadenza della  prima  o  unica
rata del ruolo"". 
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Aggiornamento (72) 
  Il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni  dalla
L. 6 agosto 2008, n. 133, ha  disposto  (con  l'art.  83,  comma  23,
lettera c)) l'abrogazione del comma 4 bis del presente articolo ed ha
inoltre previsto che in ogni caso le sue  disposizioni  continuano  a
trovare applicazione nei riguardi delle garanzie  prestate  ai  sensi
dell'articolo 19 del citato decreto del Presidente  della  Repubblica
n. 602 del 1973 nel testo vigente anteriormente alla data di  entrata
in vigore del presente decreto. 
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Aggiornamento (79) 
Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con  modificazioni  dalla
L. 22 dicembre 2011, n.  214,  ha  disposto  (con  l'art.  10,  comma
13-ter) che "Le dilazioni di cui  all'articolo  19  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  e  successive
modificazioni, concesse fino alla data di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto,  interessate  dal  mancato
pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate e, a  tale
data, non ancora prorogate ai sensi dell'articolo 2,  comma  20,  del
decreto-legge   29   dicembre   2010,   n.   225,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.  10,  possono  essere
prorogate per un ulteriore periodo  e  fino  a  settantadue  mesi,  a
condizione che il debitore comprovi un temporaneo peggioramento della
situazione di difficolta' posta a base della concessione della  prima
dilazione." 
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AGGIORNAMENTO (89) 
  Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159 ha  disposto  (con  l'art.  15,
commi 5 e 6) che "Le disposizioni di cui all'articolo  19,  commi  1,
1-quater  e  3,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602, come modificate  dallo  stesso  articolo  10,
comma 1, lettera a), si applicano alle dilazioni concesse a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  Le disposizioni di cui all'articolo 19, comma  3-bis,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto
dall'articolo 10, comma 1, lettera  a),  n.  4),  si  applicano  alle
dilazioni concesse a decorrere dalla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto e ai piani  di  rateazione  in  essere  alla  stessa
data". 
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AGGIORNAMENTO (90) 
  Il D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni  dalla
L. 7 agosto 2016, n. 160 ha disposto (con l'art. 13-bis, comma 1) che
"Il debitore decaduto alla data del  1°  luglio  2016  dal  beneficio
della  rateazione  prevista  dall'articolo  19,  commi  1,  1-bis   e
1-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, concessa in data antecedente o successiva a  quella  di
entrata in vigore del decreto legislativo 24 settembre 2015, n.  159,
puo' nuovamente rateizzare l'importo, sino ad un massimo di 72  rate,
fatti salvi i piani di rateazione con un numero di rate  superiore  a
72  gia'  precedentemente  approvati,  anche   se,   all'atto   della
presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa  data  non
siano state integralmente saldate". 
  Ha  inoltre  disposto  (con  l'art.  13-bis,  comma  2)   che   "Le
disposizioni di cui all'articolo 19, comma 3, lettera c), del decreto
del Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,  si
applicano anche alle dilazioni concesse, a qualsiasi titolo, in  data
antecedente a quella di entrata in vigore del decreto legislativo  24
settembre 2015, n. 159". 
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AGGIORNAMENTO (105) 
  Il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla
L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha disposto (con l'art. 13-decies, comma
2) che le  presenti  modifiche  "si  applicano  ai  provvedimenti  di
accoglimento emessi con  riferimento  alle  richieste  di  rateazione
presentate a decorrere dal 30 novembre 2020". 
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AGGIORNAMENTO (121) 
  Il D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito con  modificazioni  dalla
L. 15 luglio 2022, n. 91, ha disposto (con l'art.  15-bis,  comma  2)
che "Fermo restando quanto previsto dal comma 3, le  disposizioni  di
cui al comma  1  si  applicano  esclusivamente  ai  provvedimenti  di
accoglimento emessi con  riferimento  alle  richieste  di  rateazione
presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto".