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MINISTERO DELLA CULTURA

DECRETO 1 ottobre 2021, n. 241

Regolamento concernente le funzioni, l'organizzazione e il funzionamento delle Scuole di archivistica, paleografia e diplomatica degli Archivi di Stato, in attuazione dell'articolo 9, commi 3 e 4, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368. (22G00013)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/02/2022
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vigente al 10/05/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal:  22-2-2022

Art. 10

Esami di profitto e prova finale
1. Gli esami di profitto, sia per gli iscritti ai corsi di specializzazione sia per gli iscritti ai corsi di formazione e aggiornamento per la gestione documentale, possono consistere, a seconda degli insegnamenti, in prove scritte, orali o pratiche.
2. La votazione di ogni esame di profitto è espressa in trentesimi. L'esame si intende superato se la votazione è di almeno diciotto trentesimi.
3. Le commissioni d'esame sono composte dal docente titolare della disciplina e da altri due docenti della stessa Scuola nominati dal Direttore. Ai membri delle commissioni d'esame non sono dovuti compensi, gettoni di presenza o altre indennità comunque denominate.
4. Gli esami di profitto si svolgono, nell'arco dell'anno accademico, in due appelli, uno estivo e uno autunnale. Il calendario degli esami è stabilito dal Direttore di ciascuna Scuola, sentito il Consiglio didattico.
5. Per gli iscritti ai corsi di specializzazione di cui all'articolo 2, comma 1, è prevista una prova finale, consistente nella presentazione, da parte dello studente, di un elaborato originale in una delle discipline oggetto d'insegnamento, previa approvazione del docente relatore. La prova finale viene discussa davanti a una commissione composta da tre docenti nominati dal Direttore della Scuola, da un delegato del Direttore generale Educazione, ricerca e istituti culturali e dal docente relatore. La commissione può attribuire alla prova finale fino a un massimo di 10 punti aggiuntivi rispetto alla media dei voti conseguiti negli esami di profitto. Le prove finali sono stabilite in due sessioni annuali, dopo il termine degli appelli per gli esami di profitto, dal Direttore di ciascuna Scuola, sentito il rispettivo Consiglio didattico.
6. La votazione finale del corso di specializzazione è espressa in centocinquantesimi e la votazione minima ai fini del conseguimento del diploma è pari a novanta, tenendo conto della media dei voti conseguiti negli esami di profitto e dei punti conseguiti nella prova finale. La Commissione d'esame può conferire la distinzione della lode al candidato che abbia riportato la votazione di centocinquanta centocinquantesimi.
7. Agli allievi dei corsi di specializzazione che hanno sostenuto la prova finale le Scuole rilasciano, oltre al diploma, una certificazione comprensiva della votazione finale e dei voti riportati nei singoli esami di profitto con l'indicazione dei relativi moduli e dei rispettivi crediti.
8. Per gli iscritti ai corsi di formazione e aggiornamento per la gestione documentale, il conseguimento dell'attestato di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b), è subordinato al superamento di una prova finale, scritta o orale, sulle materie oggetto del corso.
9. Agli allievi dei corsi di cui al comma 8 le Scuole rilasciano, oltre all'attestato di superamento della prova finale, una certificazione comprensiva dei voti riportati nei singoli esami di profitto con l'indicazione dei relativi moduli e dei rispettivi crediti.