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DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 40

Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali. (21G00047)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/04/2021 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/09/2023)
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Testo in vigore dal:  3-4-2021

Art. 33

Regime sanzionatorio
1. Le regioni e i comuni possono adottare ulteriori prescrizioni rispetto a quelle di cui al presente capo per garantire la sicurezza e il migliore utilizzo delle piste e degli impianti.
2. Salvo che il fatto non costituisca reato, ai trasgressori si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da 100 euro a 250 euro per violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7;
b) da 250 euro a 1.000 euro per violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2 e 3;
c) da 250 euro a 1.000 euro per violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 13;
d) da 250 euro a 1.000 euro per violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 1;
e) da 50 euro a 150 euro per violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 18, 19, 20, 21, 22;
f) da 100 euro a 150 euro per violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 24;
g) da 100 euro a 150 euro per violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 25;
h) da 100 euro a 150 euro per violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 26;
i) da 250 euro a 1.000 euro per violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1;
l) da 100 euro a 150 euro per violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 30 oltre al ritiro dello skipass;
m) da 250 euro a 1.000 euro per violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 31.
3. Le sanzioni di cui al comma 2 sono irrogate dai soggetti competenti per il controllo e vigilanza di cui all'articolo 29.
4. In caso di violazioni di particolare gravità delle condotte vietate dal presente decreto o di reiterate violazioni, i soggetti competenti al controllo provvedono, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, al ritiro del titolo di transito giornaliero o alla sospensione dello stesso fino a giorni tre. Al trasgressore è rilasciato un documento per consentirgli l'utilizzo degli impianti strettamente necessari al rientro presso il suo domicilio. In caso di ulteriore reiterazione delle violazioni, il titolo può essere definitivamente ritirato.