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DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 40

Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali. (21G00047)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/04/2021 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/09/2023)
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Testo in vigore dal:  5-9-2023
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Art. 13

Segnaletica
1. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI, e avvalendosi dell'apporto dell'Ente nazionale italiano di unificazione, determina l'apposita segnaletica che deve essere predisposta nelle aree sciabili attrezzate, a cura dei gestori delle aree stesse
((, tenuto anche conto delle norme UNI di settore attualmente in vigore))
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