DECRETO LEGISLATIVO 31 luglio 2020, n. 101

Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (20G00121)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/08/2020 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/04/2023)
Testo in vigore dal: 18-1-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 24 
 
Notifica di pratica con sorgenti naturali  di  radiazioni  (direttiva
  2013/59/((Euratom)), articolo  25,  decreto  legislativo  17  marzo
  1995, n. 230,articolo 10-quater). 
 
  1. Sono soggette a notifica le pratiche per le quali si  verificano
le condizioni di cui al comma 4 dell'articolo 22. 
  2. L'esercente  della  pratica  di  cui  al  comma  1  effettua  la
notifica, entro un mese dal rilascio della relazione dell'esperto  di
radioprotezione, al Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali,
all'ISIN,  nonche'  alle  ARPA/APPA  agli  organi  del  SSN,  all'INL
competenti   per   territorio   secondo   le   modalita'    stabilite
nell'allegato V. 
  3. L'esercente che intende cessare la pratica di  cui  al  comma  1
provvede  alla  notifica,  almeno  centottanta  giorni  prima   della
cessazione  prevista,  alle  amministrazioni  di  cui  al  comma   2.
Nell'allegato V sono riportate le condizioni e le modalita'  ai  fini
della notifica per la cessazione della pratica. 
  4. Il Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  organizza
l'Archivio Nazionale delle sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti
e  delle  relative  esposizioni  nei  luoghi  di   lavoro,   di   cui
all'articolo 18, comma 3, e rende disponibile l'accesso  all'archivio
ai ministeri e agli enti interessati e alle  autorita'  di  vigilanza
competenti.