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DECRETO LEGISLATIVO 12 gennaio 2019, n. 14

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155. (19G00007)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/08/2020 salvo gli artt. 27,comma 1, 350,356,357,359,363,364,366,375,377,378,379,385,386,387 e 388 che entrano in vigore il 16/03/2019.
- Il D.L. 08/04/2020, n. 23 ha successivamente disposto che il presente provvedimento entra in vigore l'1/09/2021, salvo gli artt. 27,comma 1, 350,356,357,359,363,364,366,375,377,378,379,385,386,387 e 388 che entrano in vigore il 16/03/2019.
- Il D.L. 24/08/2021, n. 118 ha successivamente disposto che il presente provvedimento entra in vigore il 16/05/2022, salvo il titolo II della Parte prima che entra in vigore il 31/12/2023 e salvo gli artt. 27, comma 1, 350,356,357,359,363,364,366,375,377,378,379,385,386,387 e 388 che entrano in vigore il 16/03/2019.
- Il D.L. 30/04/2022, n. 36 ha successivamente disposto che il presente provvedimento entra in vigore il 15/07/2022, salvo gli artt. 27,comma 1, 350,356,357,359,363,364,366,375,377,378,379,385,386,387 e 388 che entrano in vigore il 16/03/2019.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/01/2024)
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Testo in vigore dal:  15-7-2022

Art. 363

Certificazione dei debiti contributivi e per premi assicurativi
1. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale e l'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro, su richiesta del debitore o del tribunale, comunicano i crediti dagli stessi vantati nei confronti del debitore a titolo di contributi e premi assicurativi, attraverso il rilascio di un certificato unico.
2. L'INPS e l'INAIL, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, definiscono i contenuti della comunicazione ed i tempi per il rilascio del certificato unico di cui al comma 1 con proprio provvedimento, approvato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e, per i profili di competenza, con il Dipartimento della funzione pubblica.