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DECRETO LEGISLATIVO 2 gennaio 2018, n. 1 (Raccolta 2018) (1)

Codice della protezione civile. (18G00011)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/02/2018
La presente legge è stata erroneamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale con numero di inserzione in Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana "224".
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/07/2024)
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vigente al 27/07/2024
  • Articoli
  • Finalità, attività e composizione del Servizio nazionale della protezione civile
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • Organizzazione del Servizio nazionale della protezione civile
    Sezione I
    Eventi di protezione civile
  • 7
  • Organizzazione del Servizio nazionale della protezione civile
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • Strumenti di coordinamento e integrazione del Servizio nazionale della protezione civile
  • 14
  • 15
  • Attività per la previsione e prevenzione dei rischi
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • Gestione delle emergenze di rilievo nazionale
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • Partecipazione dei cittadini e volontariato organizzato di protezione civile
    Sezione I
    Cittadinanza attiva e partecipazione
  • 31
  • 32
  • Disciplina della partecipazione del volontariato organizzato alle attività di protezione civile
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • Misure e strumenti organizzativi e finanziari per la realizzazione delle attività di protezione civile
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • Norme transitorie, di coordinamento e finali
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
Testo in vigore dal:  6-2-2018

Art. 7



Tipologia degli eventi emergenziali di protezione civile (Articolo 2, legge 225/1992)

1. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, gli eventi emergenziali di protezione civile si distinguono in:
a) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili, dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
b) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che per loro natura o estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni, e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nell'esercizio della rispettiva potestà legislativa;
c) emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell'articolo 24.