DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2018, n. 34

Testo unico in materia di foreste e filiere forestali. (18G00060)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/05/2018 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/12/2019)
Testo in vigore dal: 14-12-2019
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3 
 
                             Definizioni 
 
  1. I termini bosco, foresta e selva sono equiparati. 
  2. Si definiscono: 
    a) patrimonio forestale nazionale: l'insieme dei boschi,  di  cui
ai commi 3 e 4, e delle aree assimilate a bosco, di cui  all'articolo
4, radicati sul territorio dello  Stato,  di  proprieta'  pubblica  e
privata; 
    b) gestione forestale  sostenibile  o  gestione  attiva:  insieme
delle azioni selvicolturali  volte  a  valorizzare  la  molteplicita'
delle funzioni del bosco, a garantire la  produzione  sostenibile  di
beni e servizi ecosistemici, nonche' una gestione e uso delle foreste
e dei terreni forestali nelle forme e ad un  tasso  di  utilizzo  che
consenta  di  mantenere   la   loro   biodiversita',   produttivita',
rinnovazione, vitalita'  e  potenzialita'  di  adempiere,  ora  e  in
futuro, a rilevanti  funzioni  ecologiche,  economiche  e  sociali  a
livello locale, nazionale e globale, senza comportare danni ad  altri
ecosistemi; 
    c) pratiche selvicolturali: i tagli, le  cure  e  gli  interventi
volti all'impianto, alla coltivazione, alla prevenzione  di  incendi,
al trattamento e all'utilizzazione dei boschi e  alla  produzione  di
quanto previsto alla lettera d); 
    d) prodotti forestali spontanei non legnosi: tutti i prodotti  di
origine biologica ad uso alimentare e ad uso non alimentare, derivati
dalla foresta o da altri terreni boscati e da singoli alberi, escluso
il legno in ogni sua forma; 
    e) sistemazioni idraulico-forestali: gli interventie le opere  di
carattere intensivo ed estensivo attuati, anche  congiuntamente,  sul
territorio, al  fine  di  stabilizzare,  consolidare  e  difendere  i
terreni dal  dissesto  idrogeologico  e  di  migliorare  l'efficienza
funzionale dei bacini idrografici e dei sistemi forestali; 
    f) viabilita' forestale e silvo-pastorale:  la  rete  di  strade,
piste, vie di esbosco, piazzole e opere  forestali  aventi  carattere
permanente o transitorio, comunque vietate al transito ordinario, con
fondo prevalentemente  non  asfaltato  e  a  carreggiata  unica,  che
interessano o attraversano le aree boscate e pascolive, funzionali  a
garantire il governo del territorio, la  tutela,  la  gestione  e  la
valorizzazione ambientale, economica e paesaggistica  del  patrimonio
forestale, nonche' le attivita' di prevenzione  ed  estinzione  degli
incendi boschivi; 
    g)  terreni  abbandonati:  fatto  salvo  quanto  previsto   dalle
normative regionali vigenti, i terreni forestali nei quali  i  boschi
cedui hanno superato, senza interventi selvicolturali,  almeno  della
meta' il turno minimo fissato dalle norme forestali regionali,  ed  i
boschi d'alto fusto in cui non  siano  stati  attuati  interventi  di
sfollo o diradamento negli  ultimi  venti  anni,  nonche'  i  terreni
agricoli sui quali non sia stata  esercitata  attivita'  agricola  da
almeno tre anni, in base ai principi e alle  definizioni  di  cui  al
regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
del 17 dicembre 2013 e relative disposizioni nazionali di attuazione,
ad esclusione dei  terreni  sottoposti  ai  vincoli  di  destinazione
d'uso; 
    h) terreni silenti: i terreni agricoli e forestali  di  cui  alla
lettera g) per i  quali  i  proprietari  non  siano  individuabili  o
reperibili a seguito di apposita istruttoria; 
    i)  prato  o  pascolo  permanente:  le  superfici  non   comprese
nell'avvicendamento delle colture dell'azienda da almeno cinque anni,
in attualita' di coltura per la coltivazione di erba e  altre  piante
erbacee da foraggio,  spontanee  o  coltivate,  destinate  ad  essere
sfalciate, affienate o insilate una o piu' volte nell'anno,  o  sulle
quali e' svolta attivita' agricola di mantenimento, o  usate  per  il
pascolo  del  bestiame,  che  possono   comprendere   altre   specie,
segnatamente arbustive o arboree, utilizzabili per il pascolo  o  che
producano mangime animale, purche' l'erba e le altre  piante  erbacee
da foraggio restino predominanti; 
    l) prato o  pascolo  arborato:  le  superfici  in  attualita'  di
coltura con copertura arborea forestale inferiore al  20  per  cento,
impiegate principalmente per il pascolo del bestiame; 
    m)  bosco  da   pascolo:   le   superfici   a   bosco   destinate
tradizionalmente  anche  a  pascolo  con   superficie   erbacea   non
predominante; 
    n) arboricoltura da legno: la coltivazione di impianti arborei in
terreni non boscati o soggetti  ad  ordinaria  lavorazione  agricola,
finalizzata  prevalentemente  alla  produzione   di   legno   a   uso
industriale o energetico e che e' liberamente reversibile al  termine
del ciclo colturale; 
    o) programmazione forestale: l'insieme delle  strategie  e  degli
interventi volti, nel lungo periodo,  ad  assicurare  la  tutela,  la
valorizzazione, la gestione attiva  del  patrimonio  forestale  o  la
creazione di nuove foreste; 
    p)  attivita'  di  gestione  forestale:  le  attivita'  descritte
nell'articolo 7, comma 1; 
    q) impresa  forestale:  impresa  iscritta  nel  registro  di  cui
all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993,  n.  580,  che  esercita
prevalentemente  attivita'  di  gestione  forestale,  fornendo  anche
servizi in ambito forestale e ambientale e che risulti iscritta negli
elenchi o  negli  albi  delle  imprese  forestali  regionali  di  cui
all'articolo 10, comma 2; 
    r) bosco di protezione diretta: superficie  boscata  che  per  la
propria speciale ubicazione svolge una funzione di protezione diretta
di  persone,  beni  e  infrastrutture  da  pericoli  naturali   quali
valanghe, caduta massi, scivolamenti superficiali, lave torrentizie e
altro, impedendo l'evento o mitigandone l'effetto; 
    s) materiale di moltiplicazione: il materiale di cui all'articolo
2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 10 novembre 2003,  n.
386. 
    ((s-bis) bosco vetusto: superficie boscata costituita  da  specie
autoctone spontanee coerenti con il contesto biogeografico,  con  una
biodiversita' caratteristica conseguente all'assenza di  disturbi  da
almeno sessanta anni e con la presenza di stadi seriali  legati  alla
rigenerazione ed alla senescenza spontanee)). 
  3. Per  le  materie  di  competenza  esclusiva  dello  Stato,  sono
definite bosco le superfici coperte da vegetazione forestale arborea,
associata  o  meno  a  quella  arbustiva,  di  origine   naturale   o
artificiale in  qualsiasi  stadio  di  sviluppo  ed  evoluzione,  con
estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza  media  non
inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale  maggiore  del
20 per cento. 
  4. Le regioni, per quanto di loro competenza e  in  relazione  alle
proprie  esigenze  e  caratteristiche  territoriali,   ecologiche   e
socio-economiche, possono adottare  una  definizione  integrativa  di
bosco rispetto a quella  dettata  al  comma  3,  nonche'  definizioni
integrative di aree assimilate  a  bosco  e  di  aree  escluse  dalla
definizione di bosco di cui, rispettivamente, agli articoli  4  e  5,
purche' non venga diminuito il  livello  di  tutela  e  conservazione
cosi'  assicurato  alle  foreste  come  presidio  fondamentale  della
qualita' della vita.