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DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2017, n. 216

Disposizioni in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 23 giugno 2017, n. 103. (18G00002)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/01/2018 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/04/2020)
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Testo in vigore dal:  26-1-2018

Art. 2

Modifiche al codice di procedura penale in materia di riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni telefoniche e telematiche oggetto di intercettazione.
1. Al codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 103, comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo il divieto di utilizzazione di cui al primo periodo, quando le comunicazioni e conversazioni sono comunque intercettate, il loro contenuto non può essere trascritto, neanche sommariamente, e nel verbale delle operazioni sono indicate soltanto la data, l'ora e il dispositivo su cui la registrazione è intervenuta.»;
b) all'articolo 114, comma 2, dopo le parole: «dell'udienza preliminare», sono aggiunte le seguenti: «, fatta eccezione per l'ordinanza indicata dall'articolo 292»;
c) all'articolo 267, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'ufficiale di polizia giudiziaria provvede a norma dell'articolo 268, comma 2-bis, informando preventivamente il pubblico ministero con annotazione sui contenuti delle comunicazioni e conversazioni.»;
d) all'articolo 268:
1) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis. È vietata la trascrizione, anche sommaria, delle comunicazioni o conversazioni irrilevanti ai fini delle indagini, sia per l'oggetto che per i soggetti coinvolti, nonché di quelle, parimenti non rilevanti, che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge. Nel verbale delle operazioni sono indicate, in tali casi, soltanto la data, l'ora e il dispositivo su cui la registrazione è intervenuta.
2-ter. Il pubblico ministero, con decreto motivato, può disporre che le comunicazioni e conversazioni di cui al comma 2-bis siano trascritte nel verbale quando ne ritiene la rilevanza per i fatti oggetto di prova. Può altresì disporre la trascrizione nel verbale, se necessarie a fini di prova, delle comunicazioni e conversazioni relative a dati personali definiti sensibili dalla legge.»;
2) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. I verbali e le registrazioni sono trasmessi al pubblico ministero, per la conservazione nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1, immediatamente dopo la scadenza del termine indicato per lo svolgimento delle operazioni nei provvedimenti di autorizzazione o di proroga. Il pubblico ministero dispone con decreto il differimento della trasmissione dei verbali e delle registrazioni quando la prosecuzione delle operazioni rende necessario, in ragione della complessità delle indagini, che l'ufficiale di polizia giudiziaria delegato all'ascolto consulti le risultanze acquisite. Con lo stesso decreto fissa le prescrizioni per assicurare la tutela del segreto sul materiale non trasmesso.»;
e) i commi 5, 6, 7 e 8 sono abrogati;
f) all'articolo 329, comma 1, dopo le parole: «e dalla polizia giudiziaria» sono inserite le seguenti: «, le richieste del pubblico ministero di autorizzazione al compimento di atti di indagine e gli atti del giudice che provvedono su tali richieste».
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 103, comma 7, del codice di procedura penale così come modificato dalla presente legge:
«Art. 103 (Garanzie di libertà del difensore). - 1. - 6. (Omissis).
7. Salvo quanto previsto dal comma 3 e dall'art. 271, i risultati delle ispezioni, perquisizioni, sequestri, intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, eseguiti in violazione delle disposizioni precedenti, non possono essere utilizzati. Fermo il divieto di utilizzazione di cui al primo periodo, quando le comunicazioni e conversazioni sono comunque intercettate, il loro contenuto non può essere trascritto, neanche sommariamente, e nel verbale delle operazioni sono indicate soltanto la data, l'ora e il dispositivo su cui la registrazione è intervenuta.»
- Si riporta il testo dell'art. 114, comma 2, del codice di procedura penale così come modificato dalla presente legge:
«Art. 114 (Divieto di pubblicazione di atti e di immagini). - 1. (Omissis).
2. È vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare, fatta eccezione per l'ordinanza indicata dall'art. 292.
3. - 7. (Omissis).»
- Si riporta il testo dell'art. 267, comma 4, del codice di procedura penale così come modificato dalla presente legge:
«Art. 267 (Presupposti e forme del provvedimento). - 1.
- 3. (Omissis).
4. Il pubblico ministero procede alle operazioni personalmente ovvero avvalendosi di un ufficiale di polizia giudiziaria. L'ufficiale di polizia giudiziaria provvede a norma dell'art. 268, comma 2-bis, informando preventivamente il pubblico ministero con annotazione sui contenuti delle comunicazioni e conversazioni.
5. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 268 del codice di procedura penale così come modificato dalla presente legge:
«Art. 268 (Esecuzione delle operazioni). - 1. Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto verbale.
2. Nel verbale è trascritto, anche sommariamente, il contenuto delle comunicazioni intercettate.
2-bis. È vietata la trascrizione, anche sommaria, delle comunicazioni o conversazioni irrilevanti ai fini delle indagini, sia per l'oggetto che per i soggetti coinvolti, nonché di quelle, parimenti non rilevanti, che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge.
Nel verbale delle operazioni sono indicate, in tali casi, soltanto la data, l'ora e il dispositivo su cui la registrazione è intervenuta.
2-ter. Il pubblico ministero, con decreto motivato, può disporre che le comunicazioni e conversazioni di cui al comma 2-bis siano trascritte nel verbale quando ne ritiene la rilevanza per i fatti oggetto di prova. Può altresì disporre la trascrizione nel verbale, se necessarie a fini di prova, delle comunicazioni e conversazioni relative a dati personali definiti sensibili dalla legge.
3. Le operazioni possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella procura della Repubblica. Tuttavia, quando tali impianti risultano insufficienti o inidonei ed esistono eccezionali ragioni di urgenza, il pubblico ministero può disporre, con provvedimento motivato, il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria.
3-bis. Quando si procede a intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche, il pubblico ministero può disporre che le operazioni siano compiute anche mediante impianti appartenenti a privati.
4. I verbali e le registrazioni sono trasmessi al pubblico ministero, per la conservazione nell'archivio di cui all'art. 269, comma 1, immediatamente dopo la scadenza del termine indicato per lo svolgimento delle operazioni nei provvedimenti di autorizzazione o di proroga. Il pubblico ministero dispone con decreto il differimento della trasmissione dei verbali e delle registrazioni quando la prosecuzione delle operazioni rende necessario, in ragione della complessità delle indagini, che l'ufficiale di polizia giudiziaria delegato all'ascolto consulti le risultanze acquisite. Con lo stesso decreto fissa le prescrizioni per assicurare la tutela del segreto sul materiale non trasmesso.
5. (abrogato)
6. (abrogato)
7. (abrogato)
8. (abrogato).»
- Si riporta il testo dell'art. 329, comma 1, del codice di procedura penale così come modificato alla presente legge:
«Art. 329 (Obbligo del segreto). - 1. Gli atti d'indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria, le richieste del pubblico ministero di autorizzazione al compimento di atti di indagine e gli atti del giudice che provvedono su tali richieste sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari.
2.- 3. (Omissis).»