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DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117

Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106. (17G00128)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/08/2017 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/07/2023)
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Testo in vigore dal:  3-8-2017

Art. 90

Controlli e poteri sulle fondazioni del Terzo settore
1. I controlli e i poteri di cui agli articoli 25, 26 e 28 del codice civile sono esercitati sulle fondazioni del Terzo settore dall'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore.
Note all'art. 90:
- Per il testo dell'art. 25 del codice civile, si veda nelle note all'art. 64.
- Si riportano gli articoli 26 e 28 del codice civile:
«Art. 26 (Coordinamento di attività e unificazione di amministrazione). - L'autorità governativa può disporre il coordinamento dell'attività di più fondazioni ovvero l'unificazione della loro amministrazione, rispettando, per quanto è possibile, la volontà del fondatore.».
«Art. 28 (Trasformazione delle fondazioni). - Quando lo scopo è esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità, o il patrimonio è divenuto insufficiente, l'autorità governativa, anziché dichiarare estinta la fondazione, può provvedere alla sua trasformazione, allontanandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore.
La trasformazione non è ammessa quando i fatti che vi darebbero luogo sono considerati nell'atto di fondazione come causa di estinzione della persona giuridica e di devoluzione dei beni a terze persone.
Le disposizioni del primo comma di questo articolo e dell'art. 26 non si applicano alle fondazioni destinate a vantaggio soltanto di una o più famiglie determinate.».