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DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 64

Disciplina della scuola italiana all'estero, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00072)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/05/2017 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/11/2021)
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Testo in vigore dal:  1-1-2021
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Art. 31

Docenti a contratto locale
1. Nelle scuole statali all'estero possono essere affidati a personale straniero o italiano, residente nel paese ospitante da almeno un anno, in possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni locali, gli insegnamenti obbligatori in base alla normativa locale e non previsti nell'ordinamento scolastico italiano, nonché le attività di potenziamento dell'offerta formativa che non possano essere coperte con docenti di cui all'articolo 18, comma 1.
2. Nelle scuole statali all'estero un numero limitato di insegnamenti obbligatori nell'ordinamento italiano può essere affidato a personale italiano o straniero, residente nel paese ospitante da almeno un anno, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa italiana e avente una conoscenza certificata della lingua italiana con finalità didattiche a livello avanzato secondo il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue.
Con decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministero dell'istruzione
((...))
, sono stabiliti, avendo riguardo alle specificità dei contesti locali e delle discipline caratterizzanti i diversi indirizzi di studio, gli insegnamenti ai quali in ciascuna scuola si applicano le disposizioni del presente comma, nonché i criteri e le procedure di selezione e di assunzione del personale interessato.
3. Se non è possibile procedere ai sensi dell'articolo 23 e per la sostituzione di personale di cui ai commi 1 e 2 temporaneamente assente, le scuole statali all'estero possono stipulare contratti conformemente al presente articolo. Se non si può provvedere diversamente, può prescindersi dal periodo minimo di residenza nel paese ospitante. Le scuole statali all'estero non possono stipulare contratti ai sensi del presente articolo per posti di insegnamento disponibili per meno di dieci giorni.
4. I contratti a tempo determinato hanno la durata strettamente necessaria ad assicurare l'attività didattica.
5. Il trattamento economico, commisurato alle ore di servizio effettivamente prestate, è pari alla retribuzione dell'analogo personale delle scuole locali, o, se più favorevole, ai tre quarti della posizione stipendiale iniziale spettante al personale delle scuole in Italia con le medesime funzioni. Nel secondo caso, al personale di cui al comma 3 non residente nel Paese ospitante, compete anche il pagamento delle spese di viaggio nella classe più economica.