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DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 59

Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00067)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/05/2017 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2024)
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Testo in vigore dal:  1-3-2020
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Art. 3

Bando di concorso e commissioni
1. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è indetto, su base regionale, il concorso nazionale per esami e titoli per selezionare i candidati ai posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria. In caso di esiguo numero dei posti conferibili, il concorso è indetto su base interregionale.
2. Il concorso è bandito, fermo restando il regime autorizzatorio previsto dall'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con cadenza biennale, per la copertura dei posti della scuola secondaria che si prevede si rendano vacanti e disponibili nel primo e nel secondo anno scolastico successivi a quello in cui è previsto l'espletamento delle prove concorsuali.
3. Sulla base della graduatoria di merito i vincitori del concorso sono immessi in ruolo in due successivi scaglioni annuali, nel limite corrispondente ai posti che si prevede si rendano vacanti e disponibili rispettivamente nel primo e nel secondo anno scolastico successivi a quello in cui è previsto l'espletamento delle prove concorsuali. Rimane fermo il diritto dei vincitori all'immissione in ruolo, ove occorra anche negli anni successivi.
4. Nel bando di concorso sono previsti contingenti separati, in ciascuna sede concorsuale regionale o interregionale, per ognuna delle seguenti tipologie di posto e classi di concorso:
a) posti relativi alle classi di concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado;
b) posti relativi alle classi di concorso di insegnante tecnico-pratico per la scuola secondaria;
c) posti di sostegno.
5. I candidati indicano nella domanda di partecipazione in quale regione e per quali contingenti di posti intendono concorrere.
Ciascun candidato può concorrere in una sola regione, per una sola classe di concorso, distintamente per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, nonché per il sostegno, qualora in possesso dei requisiti di accesso di cui all'articolo 5.
6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuati i criteri di composizione delle commissioni giudicatrici e i requisiti che devono essere posseduti dai relativi componenti; i programmi, le prove concorsuali, i punteggi ad esse attribuiti e i relativi criteri di valutazione; la tabella dei titoli accademici, scientifici e professionali valutabili, comunque in misura non superiore al 20 per cento del punteggio complessivo, tra i quali sono particolarmente valorizzati il titolo di dottore di ricerca, il possesso di abilitazione specifica conseguita attraverso percorsi selettivi di accesso, il superamento delle prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami nelle specifiche classi di concorso, il possesso di titoli accademici nell'ambito della pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; le modalità di gestione delle procedure concorsuali a cura degli uffici scolastici regionali.
((Con decreto del Ministro dell'istruzione è costituita una commissione nazionale di esperti per la definizione delle prove scritte e delle relative griglie di valutazione))
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7. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145.
8. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145.