DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 59

Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00067)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/05/2017 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/09/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 23-6-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 13 
 
               (Anno di prova e immissione in ruolo). 
 
  1.  I  vincitori  del  concorso  su  posto  comune,   che   abbiano
l'abilitazione all'insegnamento, sono sottoposti a un periodo annuale
di  prova  in  servizio,  il  cui  positivo   superamento   determina
l'effettiva immissione in ruolo. Il superamento del  periodo  annuale
di prova in servizio e' subordinato  allo  svolgimento  del  servizio
effettivamente prestato per  almeno  centottanta  giorni,  dei  quali
almeno centoventi per le attivita' didattiche. Il  personale  docente
in periodo di prova e' sottoposto a un test finale, che accerti  come
si siano tradotte in competenze  didattiche  pratiche  le  conoscenze
teoriche  disciplinari  e  metodologiche  del  docente,   e   a   una
valutazione da parte del dirigente scolastico,  sentito  il  comitato
per la valutazione dei docenti di cui all'articolo 11 del testo unico
di cui al decreto legislativo 16 aprile  1994,  n.  297,  sulla  base
dell'istruttoria di un docente al quale sono affidate  dal  dirigente
scolastico le funzioni di tutor, che non devono determinare  nuovi  o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. In caso di  mancato
superamento del test finale o di valutazione negativa del periodo  di
prova in servizio, il personale docente e' sottoposto  a  un  secondo
periodo annuale di prova in servizio, non ulteriormente  rinnovabile.
Con decreto del Ministro dell'istruzione, da  adottare  entro  il  31
luglio 2022, sono definiti  le  modalita'  di  svolgimento  del  test
finale e i criteri per la valutazione del  personale  in  periodo  di
prova. 
  2. I vincitori del  concorso  che  non  abbiano  ancora  conseguito
l'abilitazione all'insegnamento e abbiano partecipato alla  procedura
concorsuale ai sensi  dell'articolo  5,  comma  4,  sottoscrivono  un
contratto annuale di supplenza con l'Ufficio scolastico  regionale  a
cui afferisce l'istituzione scolastica scelta e devono acquisire,  in
ogni  caso,  30  CFU/CFA  tra  quelli  che  compongono  il   percorso
universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo
2-bis, con oneri, a carico dei partecipanti, definiti dal decreto  di
cui  al   comma   4   del   medesimo   articolo   2-bis.   Conseguita
l'abilitazione, i  docenti  sono  assunti  a  tempo  indeterminato  e
sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il  cui  positivo
superamento determina la definitiva immissione in ruolo. Si applicano
al suddetto anno di prova le disposizioni di cui al  comma  1.  ((Per
gli effetti di cui al presente comma, la prova  finale  del  percorso
universitario  e  accademico,  svolta  con  le   modalita'   di   cui
all'articolo 2-bis, comma 5, puo' essere sostenuta per  non  piu'  di
due  volte.  Il  secondo  mancato  superamento  della  prova   finale
determina la cancellazione del vincitore del concorso dalla  relativa
graduatoria.)) 
  3. Con il decreto di  cui  al  comma  4  dell'articolo  2-bis,  con
riferimento ai vincitori  del  concorso  di  cui  al  comma  2,  sono
altresi' definiti i contenuti dell'offerta formativa corrispondente a
30 CFU/CFA necessari  per  la  formazione  iniziale  universitaria  e
accademica, cui accedono di diritto, e sono disciplinate le modalita'
di svolgimento  della  prova  finale  del  percorso  universitario  e
accademico, comprendente una prova scritta e una lezione simulata,  e
la composizione della relativa commissione. La prova scritta  di  cui
al primo periodo e' costituita  da  un  intervento  di  progettazione
didattica inerente alla disciplina o alle discipline della classe  di
concorso per la quale si consegue l'abilitazione. 
  4. I vincitori del concorso su posto di sostegno sono sottoposti  a
un periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo  superamento
determina l'effettiva immissione in ruolo. Si applicano  al  suddetto
anno di prova le disposizioni di cui al comma 1. 
  5. In caso di superamento del test finale e di  valutazione  finale
positiva, il docente e' cancellato  da  ogni  altra  graduatoria,  di
merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto  ed  e'
confermato in ruolo presso la stessa istituzione  scolastica  ove  ha
svolto il periodo di prova. Il docente e'  tenuto  a  rimanere  nella
predetta istituzione scolastica, nei medesimi tipo di posto e  classe
di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di  prova,
cui si aggiunge, per i soggetti  di  cui  al  comma  2  del  presente
articolo e all'articolo 18-bis, il periodo necessario per  completare
la formazione iniziale e acquisire l'abilitazione, salvo che nei casi
di sovrannumero o esubero o di applicazione dell'articolo 33, commi 5
o 6, della legge 5 febbraio  1992,  n.  104,  limitatamente  a  fatti
sopravvenuti  successivamente  al  termine  di  presentazione   delle
istanze per la partecipazione al relativo concorso. Il  docente  puo'
presentare, in ogni  caso,  domanda  di  assegnazione  provvisoria  e
utilizzazione nell'ambito della  provincia  di  appartenenza  e  puo'
accettare il conferimento di supplenza per l'intero  anno  scolastico
per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo.