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DECRETO LEGISLATIVO 21 marzo 2017, n. 51

Attuazione della direttiva (UE) 2015/652 che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e della direttiva (UE) 2015/1513 che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. (17G00064)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/05/2017 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/01/2022)
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  • Modifiche al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in attuazione delle direttive 2015/652/UE e 2015/1513/UE
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  • Modifiche al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in attuazione della direttiva 2015/1513/UE
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Testo in vigore dal:  1-2-2022
aggiornamenti all'articolo

Art. 10

((Modifiche all'allegato V-bis al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in attuazione degli allegati I e II della direttiva (UE) 2015/1513))
1. All'allegato V-bis, al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla Parte «C» il punto 7 è sostituito dal seguente:
«7. Le emissioni annualizzate risultanti da modifiche degli stock di carbonio dovute al cambiamento della destinazione dei terreni, el , sono calcolate ripartendo uniformemente il totale delle
emissioni su 20 anni. Per il calcolo di dette emissioni, si applica la seguente formula: el = (CSR - CSA ) × 3,664 × 1/20 × 1/P - eB ,
(*) dove:

el = le emissioni annualizzate di gas a effetto serra
risultanti da modifiche degli stock di carbonio dovute al cambiamento della destinazione del terreno (espresse in massa (grammi) equivalente di CO2 per unità di energia prodotta (megajoules) dal

biocarburante). I "terreni coltivati" (**) e le "colture perenni" (***) sono considerati un solo tipo di destinazione del terreno;

CSR = lo stock di carbonio per unità di superficie associato
alla destinazione del terreno di riferimento (espresso in massa (tonnellate) di carbonio per unità di superficie, compresi suolo e vegetazione). La destinazione di riferimento del terreno è la destinazione del terreno nel gennaio 2008 o 20 anni prima dell'ottenimento delle materie prime, se quest'ultima data è posteriore;


CSA = lo stock di carbonio per unità di superficie associato
alla destinazione reale del terreno (espresso in massa (tonnellate) di carbonio per unità di superficie, compresi suolo e vegetazione).
Nel caso in cui lo stock di carbonio si accumuli per oltre un anno, il valore attribuito al CSA è il valore stimato per unità di superficie dopo 20 anni o quando le colture giungono a maturazione, se quest'ultima data è anteriore;

P = la produttività delle colture (misurata come energia da biocarburante prodotta per unità di superficie all'anno); e

eB = premio di 29 gCO2 eq/MJ di biocarburante la cui biomassa
é ottenuta a partire da terreni degradati ripristinati secondo le condizioni di cui al punto 8.


(*) Il quoziente ottenuto dividendo il peso molecolare della CO2
(44,010 g/mol) per il peso molecolare del carbonio (12,011 g/mol) è uguale a 3,664.

(**) Terreni coltivati quali definiti dal gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC).
(***) Per colture perenni si intendono le colture pluriennali il cui peduncolo solitamente non viene raccolto annualmente, quali il bosco ceduo a rotazione rapida e la palma da olio.»;
b) Alla parte C, il punto 10 è sostituito dal seguente: «10. La guida di cui alla decisione della Commissione del 10 giugno 2010 adottata a norma del punto 10, parte C, dell'allegato V della direttiva 2009/28/CE funge da base per il calcolo degli stock di carbonio nel suolo.»;
c) dopo la parte «E» è aggiunta la seguente:
«E-bis: Emissioni stimate associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni
La seguente tabella riporta le emissioni stimate provvisorie prodotte dai biocarburanti associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni (gCO2 eq/MJ)
Gruppo di materie prime  MEDIA (*) Intervallo interpercentile derivato dall'analisi di sensibilità (**) 
Cereali e altre amidacee  12  da 8 a 16 
Zuccheri 13  da 4 a 17 
Colture oleaginose  55  da 33 a 66 



dove
(*) I valori medi qui riportati rappresentano una media ponderata dei valori delle materie prime modellizzati singolarmente.
(**) L'intervallo qui riportato riflette il 90% dei risultati utilizzando i valori del quinto e del novantacinquesimo percentile derivati dall'analisi. Il quinto percentile suggerisce un valore al di sotto del quale è risultato il 5% delle osservazioni (vale a dire, il 5% dei dati totali utilizzati ha mostrato risultati inferiori a 8, 4 e 33 gCO2 eq/MJ). Il novantacinquesimo percentile
suggerisce un valore al di sotto del quale è risultato il 95% delle osservazioni (vale a dire, il 5% dei dati totali utilizzati ha mostrato risultati superiori a 16, 17 e 66 gCO2 eq/MJ).
Le emissioni stimate associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni sono considerate pari a zero per i biocarburanti prodotti a partire dalle seguenti categorie di materie prime:
1) materie prime non presenti nella tabella del presente allegato;
2) materie prime la cui produzione ha portato al cambiamento diretto della destinazione dei terreni, ovvero al passaggio da una delle seguenti categorie IPCC per la copertura del suolo: terreni forestali, terreni erbosi, zone umide, insediamenti o altri tipi di terreno, a terreni coltivati o colture perenni, dove per colture perenni si intendono le colture pluriennali il cui peduncolo solitamente non viene raccolto annualmente, quali il bosco ceduo a rotazione rapida e la palma da olio. In tal caso occorre calcolare un valore di emissione associato al cambiamento diretto della destinazione dei terreni (el ) in conformità della parte C,
paragrafo 7, dell'allegato V-bis.».