DECRETO LEGISLATIVO 21 marzo 2017, n. 51

Attuazione della direttiva (UE) 2015/652 che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel e della direttiva (UE) 2015/1513 che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. (17G00064)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/05/2017 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/01/2022)
  • Articoli
  • Modifiche al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in attuazione delle direttive 2015/652/UE e 2015/1513/UE
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  • orig.
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  • Modifiche al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in attuazione della direttiva 2015/1513/UE
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Testo in vigore dal: 1-2-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 10 
 
((Modifiche all'allegato V-bis al decreto legislativo 21 marzo  2005,
n. 66, in attuazione degli allegati  I  e  II  della  direttiva  (UE)
                             2015/1513)) 
 
  1. All'allegato V-bis, al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla Parte «C» il punto 7 e' sostituito dal seguente: 
      «7. Le emissioni annualizzate  risultanti  da  modifiche  degli
stock di  carbonio  dovute  al  cambiamento  della  destinazione  dei
terreni, el , sono calcolate ripartendo uniformemente il totale delle 
emissioni su 20 anni. Per il calcolo di dette emissioni,  si  applica
la seguente formula: el = (CSR - CSA ) × 3,664 × 1/20 × 1/P - eB , 
(*) dove: 
    
        el =  le  emissioni  annualizzate  di  gas  a  effetto  serra
risultanti da modifiche degli stock di carbonio dovute al cambiamento
della  destinazione  del  terreno   (espresse   in   massa   (grammi)
equivalente di CO2 per unita' di energia  prodotta  (megajoules)  dal
    
biocarburante). I "terreni coltivati" (**)  e  le  "colture  perenni"
(***) sono considerati un solo tipo di destinazione del terreno; 
    
        CSR = lo stock di carbonio per unita' di superficie associato
alla destinazione del  terreno  di  riferimento  (espresso  in  massa
(tonnellate) di carbonio per unita' di superficie, compresi  suolo  e
vegetazione). La  destinazione  di  riferimento  del  terreno  e'  la
destinazione  del  terreno  nel  gennaio  2008  o   20   anni   prima
dell'ottenimento  delle  materie  prime,  se  quest'ultima  data   e'
posteriore;
    
    
        CSA = lo stock di carbonio per unita' di superficie associato
alla destinazione reale del terreno (espresso in  massa  (tonnellate)
di carbonio per unita' di superficie, compresi suolo e  vegetazione).
Nel caso in cui lo stock di carbonio si accumuli per oltre  un  anno,
il valore attribuito al CSA  e'  il  valore  stimato  per  unita'  di
superficie dopo 20 anni o quando le colture giungono  a  maturazione,
se quest'ultima data e' anteriore;
    
        P = la produttivita' delle colture (misurata come energia  da
biocarburante prodotta per unita' di superficie all'anno); e 
    
      eB = premio di 29 gCO2 eq/MJ di biocarburante la  cui  biomassa
e' ottenuta a partire da terreni degradati  ripristinati  secondo  le
condizioni di cui al punto 8.
    
    
  (*) Il quoziente ottenuto dividendo il peso  molecolare  della  CO2
(44,010 g/mol) per il peso molecolare del carbonio (12,011 g/mol)  e'
uguale a 3,664.
    
  (**) Terreni coltivati quali definiti dal  gruppo  intergovernativo
di esperti sul cambiamento climatico (IPCC). 
  (***) Per colture perenni si intendono le  colture  pluriennali  il
cui peduncolo solitamente non viene raccolto  annualmente,  quali  il
bosco ceduo a rotazione rapida e la palma da olio.»; 
    b) Alla parte C, il punto 10 e' sostituito dal seguente: «10.  La
guida di cui alla decisione della  Commissione  del  10  giugno  2010
adottata a norma  del  punto  10,  parte  C,  dell'allegato  V  della
direttiva 2009/28/CE funge da base per  il  calcolo  degli  stock  di
carbonio nel suolo.»; 
    c) dopo la parte «E» e' aggiunta la seguente: 
      «E-bis: Emissioni stimate associate  al  cambiamento  indiretto
della destinazione dei terreni 
  La  seguente  tabella  riporta  le  emissioni  stimate  provvisorie
prodotte dai biocarburanti associate al cambiamento  indiretto  della
destinazione dei terreni (gCO2 eq/MJ) 
    

=====================================================================
|Gruppo di materie | MEDIA  |  Intervallo interpercentile derivato  |
|      prime       |  (*)   |  dall'analisi di sensibilita' (**)    |
+==================+========+=======================================+
|Cereali e altre   |        |                                       |
|amidacee          |  12    |              da 8 a 16                |
+------------------+--------+---------------------------------------+
|Zuccheri          |  13    |              da 4 a 17                |
+------------------+--------+---------------------------------------+
|Colture           |        |                                       |
|oleaginose        |  55    |              da 33 a 66               |
+------------------+--------+---------------------------------------+
    
 
  dove 
  (*) I valori medi qui riportati rappresentano una  media  ponderata
dei valori delle materie prime modellizzati singolarmente. 
  (**) L'intervallo qui  riportato  riflette  il  90%  dei  risultati
utilizzando i valori del quinto e  del  novantacinquesimo  percentile
derivati dall'analisi. Il quinto percentile suggerisce un  valore  al
di sotto del quale e' risultato il  5%  delle  osservazioni  (vale  a
dire,  il  5%  dei  dati  totali  utilizzati  ha  mostrato  risultati
inferiori a 8, 4 e 33 gCO2 eq/MJ). Il novantacinquesimo percentile 
suggerisce un valore al di sotto del quale e' risultato il 95%  delle
osservazioni (vale a dire,  il  5%  dei  dati  totali  utilizzati  ha
mostrato risultati superiori a 16, 17 e 66 gCO2 eq/MJ). 
  Le emissioni  stimate  associate  al  cambiamento  indiretto  della
destinazione  dei  terreni  sono  considerate  pari  a  zero  per   i
biocarburanti prodotti a partire dalle seguenti categorie di  materie
prime: 
    1)  materie  prime  non  presenti  nella  tabella  del   presente
allegato; 
    2) materie prime la cui  produzione  ha  portato  al  cambiamento
diretto della destinazione dei terreni, ovvero al  passaggio  da  una
delle seguenti categorie IPCC per la  copertura  del  suolo:  terreni
forestali, terreni erbosi, zone umide, insediamenti o altri  tipi  di
terreno, a terreni coltivati o  colture  perenni,  dove  per  colture
perenni  si  intendono  le  colture  pluriennali  il  cui   peduncolo
solitamente non viene raccolto annualmente, quali il  bosco  ceduo  a
rotazione rapida e la palma da olio. In tal caso occorre calcolare un
valore  di  emissione  associato   al   cambiamento   diretto   della
destinazione dei terreni (el ) in conformita' della parte C, 
paragrafo 7, dell'allegato V-bis.».