stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 19 gennaio 2017, n. 5

Adeguamento delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonchè modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettere a) e c), della legge 20 maggio 2016, n. 76. (17G00011)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/02/2017
nascondi
Testo in vigore dal:  11-2-2017

Art. 6

Modifiche al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, recante ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246
1. Al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:
«Art. 12-bis (Unione civile). - 1. Il capo dell'ufficio consolare riceve le dichiarazioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 10, della legge 20 maggio 2016, n. 76, rese da cittadini italiani o da un cittadino e un non cittadino. Le dichiarazioni di costituzione di unione civile possono essere rifiutate alle condizioni di cui all'articolo 12, comma 2.»;
b) dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:
«Art. 15-bis (Modalità di costituzione dell'unione civile). - 1.
Le unioni civili sono costituite pubblicamente nella sede consolare.
Possono essere eccezionalmente costituite fuori della sede consolare per impedimento delle parti o per gravi motivi di sicurezza. Si osservano le disposizioni in tema di costituzione previste dalla normativa nazionale.
2. Se del caso, il capo dell'ufficio consolare, prima di ricevere le dichiarazioni delle parti, porta a loro conoscenza, alla presenza dei testimoni, la possibile inefficacia della loro unione civile nell'ordinamento locale.»;
c) all'articolo 17 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Sui ricorsi, sulle opposizioni e sulle impugnazioni in materia di unioni civili richieste o costituite all'estero è competente a decidere il tribunale del luogo di ultima residenza in Italia dell'una o dell'altra parte, ovvero il tribunale nel cui circondario si trova il Comune di iscrizione anagrafica dell'una o dell'altra.»;
d) all'articolo 18, alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di atti di unione civile» e al comma 1 dopo le parole: «matrimoni celebrati» sono inserite le seguenti: «o a unioni civili costituite»;
e) all'articolo 62, comma 1, dopo le parole: «i matrimoni» sono inserite le seguenti «, le unioni civili» e dopo la lettera b) è inserita la seguente: «b-bis) degli atti relativi a unioni civili;»;
f) all'articolo 66, comma 1, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche nel caso di unione civile»;
g) all'allegato recante la tabella dei diritti consolari, Sezione II, Atti notarili:
1) all'articolo 11 le parole: «Convenzioni di matrimonio a carattere patrimoniale» sono sostituite dalle seguenti: «Convenzioni di matrimonio o di unione civile a carattere patrimoniale»;
2) all'articolo 19 dopo le parole: «in favore dell'altro» sono inserite le seguenti: «o di una parte dell'unione civile in favore dell'altra».
Note all'art. 6:
- Si riporta il testo degli articoli 17, 18, 62 e 66 del citato decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, come modificati dal presente decreto:
«Art. 17 (Tribunale competente). - 1. Dei ricorsi avverso il rifiuto di celebrazione di matrimoni, espresso a termini dell'art. 112 del codice civile, e di quelli avverso il rifiuto della pubblicazione, espresso a termini dell'art. 98 del codice civile, nonché sulle opposizioni al matrimonio, è competente a decidere il tribunale del luogo di ultima residenza in Italia dell'uno o dell'altro degli sposi, ovvero il tribunale nel cui circondario si trova il comune di iscrizione AIRE dell'uno o dell'altro.
1-bis. Sui ricorsi, sulle opposizioni e sulle impugnazioni in materia di unioni civili richieste o costituite all'estero è competente a decidere il tribunale del luogo di ultima residenza in Italia dell'una o dell'altra parte, ovvero il tribunale nel cui circondario si trova il comune di iscrizione anagrafica dell'una e dell'altra.».
«Art. 18 (Trasmissione di atti di matrimonio e di atti di unione civile). - 1. L'ufficio consolare trasmette ai Comuni ed agli altri eventuali competenti uffici in Italia gli atti relativi a matrimoni celebrati o a unioni civili costituite dinanzi alle autorità locali e ad esso pervenuti.
2. Sono trasmessi anche gli atti relativi a matrimoni celebrati in forma religiosa quando la legge locale li riconosce agli effetti civili.».
«Art. 62 (Registri dell'ufficio consolare). - 1. Presso gli uffici consolari è tenuto un unico archivio informatico in cui sono registrati e conservati tutti gli atti ivi formati riguardanti la cittadinanza, la nascita, i matrimoni, le unioni civili e la morte. Fino all'entrata in funzione del predetto archivio informatico, continuano ad essere tenuti i seguenti registri:
a) degli atti di nascita;
b) degli atti di matrimonio;
b-bis) degli atti relativi a unioni civili;
c) degli atti di cittadinanza;
d) degli atti di morte.
2. Sono, altresì, tenuti presso gli uffici consolari i seguenti registri:
a) dei passaporti;
b) del protocollo in arrivo e in partenza;
c) delle operazioni in materia di servizio militare.
3. Se l'ufficio consolare rilascia le carte di identità è istituito il relativo registro.
4. Presso gli uffici consolari che esercitano funzioni relative alla navigazione marittima ed aerea, sono tenuti i registri previsti dalla legislazione nazionale in materia.
5. I registri di stato civile e il repertorio degli atti notarili sono tenuti in conformità alle disposizioni generali ed a quelle speciali impartite dal Ministero degli affari esteri, di concerto con quelli dell'interno e della giustizia, tenuto conto delle diverse situazioni locali. In assenza di dette disposizioni o per quanto esse non dispongano è fatto ricorso, per quanto possibile, alle disposizioni legislative e regolamentari stabilite per gli uffici di stato civile in Italia ed a quelle sul notariato.
6. Per quanto concerne gli altri registri, il Ministero degli affari esteri, d'intesa con gli altri Ministeri eventualmente interessati, impartisce le disposizioni generali e quelle speciali, tenuto conto delle diverse situazioni locali, per la loro tenuta, per la loro riunione o suddivisione o per l'istituzione di altri, nonché per la loro eventuale sostituzione con schedari o altri idonei sistemi di repertorio.».
«Art. 66 (Atti rilasciati gratuitamente). - 1. Fermo restando quanto stabilito da altre disposizioni, l'ufficio consolare rilascia gratuitamente atti, o copie di atti, necessari per il servizio dello Stato, nonché quelli richiesti:
a) da cittadini indigenti;
b) da indigenti non cittadini, se gli atti stessi sono necessari per procedure richieste da autorità italiane;
c) da cittadini residenti all'estero, o da non cittadini, per accertati motivi di studio, di previdenza ed assistenza sociale;
d) dal personale civile e militare dello Stato in servizio all'estero, nonché dai loro familiari a carico anche nel caso di unione civile;
e) da eminenti personalità estere e, eccezionalmente, nazionali, a titolo di cortesia.
2. La gratuità di cui al comma 1 non si applica ai diritti d'urgenza previsti dalla tariffa.».
- Si riporta l'allegato al citato decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, come modificato dal presente decreto:

«Allegato

(Previsto dall'art. 64, comma 1)

Tabella dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari

In vigore dal 1° febbraio 2017.
Sezione I (Omissis).

Sezione II


ATTI NOTARILI


Articoli 9 e 10. (Omissis).

Locazione, cessione, proroga, modificazione
o risoluzione di locazione - Contratti di
società - Proroga, modificazione o scioglimento
di società con liquidazione - Associazione in
Art. 11 partecipazione - Atti di divisione o liquidazione
di comunione - Convenzione di matrimonio o di unione
civile a carattere patrimoniale - Transazione -
Ricognizione di diritti - Mutuo - Apertura di credito -
Cessione di credito - Fideiussione, pegno, ipoteca,
costituiti con atto separato:
ad valorem 5,5‰
importo minimo
euro 154,00

Articoli da 12 a 18. (Omissis).


Atto di assenso o autorizzazione dei genitori o
ascendenti a favore dei discendenti, o di un coniuge
Art. 19 in favore dell'altro o di una parte dell'unione civile
in favore dell'altra:
per ogni atto o autorizzazione euro 20,00


Articoli da 20 a 26. (Omissis).
Sezioni da III a IX. (Omissis).».