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DECRETO LEGISLATIVO 19 gennaio 2017, n. 5

Adeguamento delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonchè modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettere a) e c), della legge 20 maggio 2016, n. 76. (17G00011)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/02/2017
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Testo in vigore dal:  11-2-2017

Art. 3

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: «vincoli di matrimonio,» sono inserite le seguenti: «unione civile,»;
b) all'articolo 12:
1) al comma 1, le parole: «e le celebrazioni di matrimonio,» sono sostituite dalle seguenti: «, le celebrazioni di matrimonio e le costituzioni di unione civile,»;
2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «celebrazioni di matrimonio» sono inserite le seguenti: «e alle costituzioni di unione civile»;
c) all'articolo 20:
1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «il nome del coniuge» sono inserite le seguenti: «o della parte dell'unione civile»;
2) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Per le parti dell'unione civile le schede devono essere intestate al cognome posseduto prima dell'unione civile.».
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo degli articoli 4, 12 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente), come modificati dal presente decreto:
«Art. 4 (Famiglia anagrafica). - 1. Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.
2. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona.».
«Art. 12 (Comunicazioni dello stato civile). - 1.
Devono essere effettuate dall'ufficiale di stato civile le comunicazioni concernenti le nascite, le morti, le celebrazioni di matrimonio e le costituzioni di unione civile, nonché le sentenze dell'autorità giudiziaria e gli altri provvedimenti relativi allo stato civile delle persone.
2. Le comunicazioni relative alle celebrazioni di matrimonio e alle costituzioni di unione civile devono essere effettuate mediante modelli conformi agli standard indicati dall'Istituto nazionale di statistica. Le comunicazioni relative alle nascite e alle morti sono effettuate dall'ufficio di stato civile ai sensi della disciplina prevista dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché dall'articolo 62, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
3. Nei comuni in cui l'ufficio di stato civile è organicamente distinto dall'ufficio di anagrafe, le comunicazioni a quest'ultimo ufficio devono essere effettuate nel termine di tre giorni dalla formazione dell'atto di stato civile, ovvero dalla trascrizione di atti o verbali formati da altra autorità competente, ovvero dall'annotazione in atti già esistenti di sentenze e provvedimenti emessi da altra autorità.
4. Nei comuni in cui l'ufficio di stato civile non è organicamente distinto da quello di anagrafe, la registrazione sugli atti anagrafici delle notizie relative agli eventi di cui al comma 1, deve essere effettuata nel termine stabilito all'art. 17 del presente regolamento.
5. Le comunicazioni concernenti lo stato civile riflettenti persone non residenti nel comune devono essere effettuate agli uffici di stato civile e di anagrafe del comune di residenza entro il termine di dieci giorni con l'osservanza delle disposizioni sull'"ordinamento dello stato civile". Per le persone residenti all'estero le comunicazioni devono essere effettuate con le stesse modalità al comune competente.».
«Art. 20 (Schede individuali). - 1. A ciascuna persona residente nel comune deve essere intestata una scheda individuale, sulla quale devono essere obbligatoriamente indicati il cognome, il nome, il sesso, la data e il luogo di nascita, il codice fiscale, la cittadinanza, l'indirizzo dell'abitazione. Nella scheda sono altresì indicati i seguenti dati: la paternità e la maternità, ed estremi dell'atto di nascita, lo stato civile, ed eventi modificativi, nonché estremi dei relativi atti, il cognome e il nome del coniuge o della parte dell'unione civile, la professione o la condizione non professionale, il titolo di studio, gli estremi della carta d'identità, il domicilio digitale, la condizione di senza fissa dimora.
2. Nella scheda riguardante i cittadini stranieri sono comunque indicate la cittadinanza e gli estremi del documento di soggiorno.
3. Per le donne coniugate o vedove le schede devono essere intestate al cognome da nubile.
3-bis. Per le parti dell'unione civile le schede devono essere intestate al cognome posseduto prima dell'unione civile.
4. Le schede individuali debbono essere tenute costantemente aggiornate e devono essere archiviate quando le persone alle quali sono intestate cessino di far parte della popolazione residente.».