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DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2016, n. 254

Attuazione della direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante modifica alla direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni. (17G00002)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/01/2017 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2018)
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Testo in vigore dal:  25-1-2017

Art. 7

Dichiarazioni volontarie di carattere non finanziario conformi
1. I soggetti diversi da quelli ricompresi nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 2 che, su base volontaria, redigono e pubblicano dichiarazioni individuali o consolidate non finanziarie e che si attengono a quanto disposto dal presente decreto legislativo, possono apporre su dette dichiarazioni la dicitura di conformità allo stesso. Nel caso in cui la revisione legale sia svolta dal collegio sindacale, l'attività di controllo di cui all'articolo 3, comma 10, è svolta da un altro soggetto abilitato allo svolgimento della revisione legale dei conti.
2. Le dichiarazioni volontarie di carattere non finanziario conformi al presente decreto legislativo sono redatte sulla base di quanto previsto dagli articoli 3, se su base individuale, e 4, se su base consolidata, tenendo conto delle dimensioni in termini di numero di dipendenti, di valori di bilancio e dello svolgimento o meno di attività transfrontaliera, secondo criteri di proporzionalità, in modo che non sia comunque compromessa la corretta comprensione dell'attività svolta, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto prodotto.
3. I soggetti di cui al comma 1 che redigono dichiarazioni volontarie di carattere non finanziario, su base individuale o consolidata, conformi a quanto previsto dai commi 1 e 2, possono derogare alle disposizioni sull'attività di controllo di cui all'articolo 3, comma 10, e comunque riportare la dicitura di conformità al presente decreto legislativo purché:
a) la dichiarazione indichi chiaramente, sia nell'intestazione e sia al suo interno, il mancato assoggettamento della stessa alla citata attività di controllo;
b) alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento siano soddisfatti almeno due dei seguenti limiti dimensionali:
1) numero di dipendenti durante l'esercizio inferiore a duecentocinquanta;
2) totale dello stato patrimoniale inferiore a 20.000.000 di euro;
3) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni inferiore a 40.000.000 di euro.