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DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2016, n. 218

Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124. (16G00235)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/12/2016 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/10/2023)
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Testo in vigore dal:  20-12-2016
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Art. 2

Carta Europea dei ricercatori
1.
((gli Enti nei propri statuti e regolamenti recepiscono))
la Raccomandazione della Commissione Europea dell'11 marzo 2005 riguardante la Carta Europea dei ricercatori e il Codice di Condotta per l'Assunzione dei Ricercatori (2005/251/CE), tengono conto delle indicazioni contenute
((nel documento European Framework for Research Careers))
e assicurano tra l'altro, ai ricercatori e ai tecnologi:
a) la libertà di ricerca;
b) la portabilità dei progetti;
c) la diffusione e la valorizzazione delle ricerche;
d) le necessarie attività di perfezionamento ed aggiornamento;
e) la valorizzazione professionale;
f) l'idoneità degli ambienti di ricerca;
g) la necessaria flessibilità lavorativa funzionale all'adeguato svolgimento delle attività di ricerca;
h) la mobilità geografica, intersettoriale e quella tra un ente e un altro;
i) la tutela della proprietà intellettuale;
l) la possibilità di svolgere specifiche attività di insegnamento in quanto compatibili con le attività di ricerca;
m) adeguati sistemi di valutazione;
n) rappresentanza elettiva di ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo degli enti.
2. I ricercatori e i tecnologi devono:
a) osservare le pratiche etiche riconosciute e applicate nelle rispettive discipline di ricerca;
b) operare nella previa osservanza dei vincoli procedimentali vigenti;
c) assicurare una gestione finanziaria dei fondi utilizzati nel rispetto dei vincoli di trasparenza ed efficienza contabile;
d) operare nel rispetto delle precauzioni sanitarie e di sicurezza;
e) assicurare la protezione e la riservatezza dei dati trattati;
f) favorire la divulgazione delle attività di ricerca;
g) rendere verificabili le attività di ricerca espletate;
h) garantire un aggiornamento professionale continuo.
3. A decorrere dal 2018, i Ministeri vigilanti, entro il mese di aprile di ciascun anno, effettuano il monitoraggio sull'attuazione delle prescrizioni del presente decreto da parte degli Enti vigilati nonché della Raccomandazione della Commissione Europea dell'11 marzo 2005 riguardante la Carta Europea dei ricercatori e il Codice di Condotta per l'Assunzione dei Ricercatori (2005/251/CE) e del documento European Framework for Research Careers.
4. Ai fini dell'attività di monitoraggio di cui al comma 3, i Ministeri vigilanti verificano in particolare:
a) l'adeguamento degli statuti e dei regolamenti alle prescrizioni del presente decreto e
((ai documenti internazionali di cui al comma 1;))
b) l'elaborazione di prassi applicative virtuose;
c) l'adozione di adeguate iniziative di formazione, comunicazione istituzionale, informazione e disseminazione dei risultati delle ricerche;
d) la programmazione di iniziative di collaborazione pubblico-pubblico e pubblico-privato;
e) l'adozione di specifiche misure volte a facilitare la libertà di ricerca e la portabilità dei progetti;
f) l'individuazione di misure adeguate per la valorizzazione professionale e la tutela della proprietà intellettuale connesse anche a strumenti di valutazione interna;
g) l'efficacia delle forme di partecipazione di ricercatori e tecnologi alle fasi decisionali per la programmazione e attuazione della ricerca;
h) il rientro in Italia di ricercatori e tecnologi di elevata professionalità e competenza e il livello di competitività e attrattività delle strutture di ricerca italiane per i ricercatori stranieri;
i) l'equilibrio tra sostegno alle attività di ricerca e programmazione finanziaria.
5. Per l'efficacia dell'azione di monitoraggio di cui al comma 3, a decorrere dall'anno 2018, nel Programma Nazionale per la Ricerca (PNR) e nei suoi aggiornamenti annuali sono riportati, in apposita sezione, ulteriori specifici indicatori e risultati attesi.
6. Gli esiti dell'attività di monitoraggio sono illustrati in una apposita e dettagliata relazione annuale, anche recante la dimostrazione dei risultati attesi, che ogni Ministero vigilante trasmette, entro il mese di settembre di ogni anno, al Parlamento e pubblica sul proprio sito istituzionale.