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DECRETO LEGISLATIVO 29 ottobre 2016, n. 203

Attuazione della direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali. (16G00217)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/11/2016
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Testo in vigore dal:  24-11-2016

Art. 3

Abrogazioni
1. Il comma 3 dell'articolo 17 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è abrogato.
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11, il comma 1-bis è abrogato;
b) l'articolo 38 è abrogato;
c) l'articolo 38-bis è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 2016

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Poletti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Gentiloni Silveri, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Alfano, Ministro dell'interno

Orlando, Ministro della giustizia

Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze

Giannini, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Lorenzin, Ministro della salute

Martina, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Note all'art. 3:
- Il testo dell'articolo 17 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), modificato dal presente decreto, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2012, n. 33, S.O.
- La legge 4 aprile 2012, n. 35 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 2012, n. 82, S.O.
- Il testo dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente articolo, così recita:
«Art. 11 (Rilascio del permesso di soggiorno). - 1. Il permesso di soggiorno è rilasciato, quando ne ricorrono i presupposti, per i motivi e la durata indicati nel visto d'ingresso o dal testo unico, ovvero per uno dei seguenti altri motivi:
a) per richiesta di asilo, per la durata della procedura occorrente, e per asilo;
b) per emigrazione in un altro Paese, per la durata delle procedure occorrenti;
c) per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, a favore dello straniero già in possesso del permesso di soggiorno per altri motivi, per la durata del procedimento di concessione o di riconoscimento.
c-bis) per motivi di giustizia, su richiesta dell'Autorità giudiziaria, per la durata massima di tre mesi prorogabili per lo stesso periodo, nei casi in cui la presenza dello straniero sul territorio nazionale sia indispensabile in relazione a procedimenti penali in corso per uno dei reati di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché per taluno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75;
c-ter) per motivi umanitari, nei casi di cui agli articoli 5, comma 6 e 19, comma 1, del testo unico, previo parere delle Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero acquisizione dall'interessato di documentazione riguardante i motivi della richiesta relativi ad oggettive e gravi situazioni personali che non consentono l'allontanamento dello straniero dal territorio nazionale;
c-quater) per residenza elettiva a favore dello straniero titolare di una pensione percepita in Italia;
c-quinquies) per cure mediche a favore del genitore di minore che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 31, comma 3, del testo unico;
c-sexies) per integrazione del minore, nei confronti dei minori che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 32, commi 1-bis e 1-ter, del testo unico, previo parere del Comitato per i minori stranieri, di cui all'articolo 33 del testo unico.
1-bis. (Abrogato).
2. Il permesso di soggiorno è rilasciato in conformità al regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, di istituzione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi e contiene l'indicazione del codice fiscale. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all'articolo 17, rilasciati in formato elettronico, possono altresì contenere i soli dati biometrici individuati dalla normativa. A tale fine, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalità di comunicazione, in via telematica, dei dati per l'attribuzione allo straniero del codice fiscale e per l'utilizzazione dello stesso codice come identificativo dello straniero, anche ai fini degli archivi anagrafici dei lavoratori extracomunitari. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalità di consegna del permesso di soggiorno.
2-bis. La questura, sulla base degli accertamenti effettuati, procede al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricongiungimento familiare, dandone comunicazione, tramite procedura telematica, allo Sportello unico che provvede alla convocazione dell'interessato per la successiva consegna del permesso o dell'eventuale diniego, di cui all'articolo 12, comma 1.
3. La documentazione attestante l'assolvimento degli obblighi in materia sanitaria di cui all'articolo 34, comma 3, del testo unico deve essere esibita al momento del ritiro del permesso di soggiorno.».