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DECRETO LEGISLATIVO 15 settembre 2016, n. 184

Attuazione della direttiva 2013/48/UE, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le Autorità consolari. (16G00197)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/10/2016
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Testo in vigore dal:  18-10-2016

Art. 4

Modifiche alla legge 22 aprile 2005, n. 69
1. Alla legge 22 aprile 2005, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9, dopo il comma 5, è inserito il seguente:
«5-bis. All'atto della esecuzione della ordinanza di cui al comma 4, l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria informa altresì la persona della quale è richiesta la consegna che ha facoltà di nominare un difensore nello Stato di emissione. Della nomina ovvero della volontà dell'interessato di avvalersi di un difensore nello Stato di emissione il presidente della Corte di appello dà immediato avviso all'autorità competente dello stesso.»;
b) all'articolo 12, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Si applica la disposizione di cui all'articolo 9, comma 5-bis, primo periodo.».
Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 9 della citata legge 22 aprile 2005, n. 69, come modificato dal presente decreto, così recita:
"Art. 9 (Ricezione del mandato d'arresto. Misure cautelari). - 1. Salvo i casi previsti dall'art. 11, il Ministro della giustizia, ricevuto il mandato d'arresto europeo emesso dall'autorità competente di uno Stato membro, lo trasmette senza ritardo al presidente della corte di appello, competente ai sensi dell'art. 5. Il presidente della corte di appello dà immediata comunicazione al procuratore generale del mandato d'arresto europeo, procedendo direttamente, o tramite delega ad altro magistrato della corte, agli adempimenti di sua competenza.
Il presidente della corte di appello procede con le stesse modalità nelle ipotesi in cui il mandato d'arresto e la relativa documentazione di cui all'art. 6 sono stati trasmessi direttamente dall'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione.
2. Il presidente, nel caso in cui insorgano difficoltà relative alla ricezione o alla autenticità dei documenti trasmessi dall'autorità giudiziaria straniera, prende contatti diretti con questa al fine di risolverle.
3. Il presidente, nel caso in cui sia manifestamente competente altra corte di appello ai sensi dell'art. 5, commi 3, 4 e 5, provvede senza indugio alla trasmissione del mandato d'arresto ricevuto.
4. Il presidente, compiuti gli adempimenti urgenti, riunisce la corte di appello che, sentito il procuratore generale, procede, con ordinanza motivata, a pena di nullità, all'applicazione della misura coercitiva, se ritenuta necessaria, tenendo conto in particolare dell'esigenza di garantire che la persona della quale è richiesta la consegna non si sottragga alla stessa.
5. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo I del libro IV del codice di procedura penale, in materia di misure cautelari personali, fatta eccezione per gli articoli 273, commi 1 e 1-bis, 274, comma 1, lettere a) e c), e 280.
5-bis. All'atto della esecuzione della ordinanza di cui al comma 4, l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria informa altresì la persona della quale è richiesta la consegna che ha facoltà di nominare un difensore nello Stato di emissione. Della nomina ovvero della volontà dell'interessato di avvalersi di un difensore nello Stato di emissione il presidente della Corte di appello dà immediato avviso all'autorità competente dello stesso.
6. Le misure coercitive non possono essere disposte se vi sono ragioni per ritenere che sussistono cause ostative alla consegna.
7. Si applicano le disposizioni dell'art. 719 del codice di procedura penale.".
- Il testo dell'art. 12 della citata legge 22 aprile 2005, n. 69, come modificato dal presente decreto, così recita:
"Art. 12 (Adempimenti conseguenti all'arresto ad iniziativa della polizia giudiziaria). - 1. L'ufficiale di polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto ai sensi dell'art. 11 informa la persona, in una lingua alla stessa comprensibile, del mandato emesso e del suo contenuto e le consegna una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa, che la informa, della possibilità di acconsentire alla propria consegna all'autorità giudiziaria emittente e la avverte della facoltà di nominare un difensore di fiducia e del diritto di essere assistita da un interprete. Nel caso in cui l'arrestato non provveda a nominare un difensore, la polizia giudiziaria procede immediatamente a individuare un difensore di ufficio ai sensi dell'art. 97 del codice di procedura penale.
1-bis. Si applica la disposizione di cui all'art. 9, comma 5-bis, primo periodo.
2. La polizia giudiziaria provvede a dare tempestivo avviso dell'arresto al difensore.
3. Il verbale di arresto dà atto, a pena di nullità, degli adempimenti indicati ai commi 1 e 2, nonché degli accertamenti effettuati sulla identificazione dell'arrestato.
4. All'attuazione del presente articolo si provvede mediante l'utilizzo degli ordinari stanziamenti del Ministero della giustizia.".