DECRETO LEGISLATIVO 4 agosto 2016, n. 169

Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorita' portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124. (16G00182)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/09/2016, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 2 che entrano in vigore il 31/08/2016. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2019)
Testo in vigore dal: 31-12-2019
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 22 
 
 
    Disposizioni transitorie e clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Gli organi delle soppresse Autorita' portuali restano in  carica
sino all'insediamento dei nuovi organi delle AdSP, nominati ai  sensi
del presente decreto legislativo. 
  2.  Su  richiesta  motivata  del  Presidente  della   Regione,   da
presentarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del
presente comma,  puo'  essere  altresi'  disposta,  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, il mantenimento, per un  periodo  non
superiore   a   trentasei   mesi,   dell'autonomia   finanziaria    e
amministrativa di Autorita' Portuali gia' costituite ai  sensi  della
citata legge n. 84 del 1994. Con il medesimo decreto e'  disciplinata
la nomina e la composizione degli  organi  di  governo  per  la  fase
transitoria. 
  3. I limiti territoriali delle  AdSP  individuate  nell'allegato  A
che, ai sensi di cui all'articolo 6, comma 1, della citata  legge  n.
84 del 1994, come modificato dall'articolo  7  del  presente  decreto
legislativo, costituisce parte integrante della legge n. 84 del 1994,
sono identificati negli ambiti portuali delle preesistenti  Autorita'
portuali  nonche'  dagli  ambiti  portuali,  quali   aree   demaniali
marittime, opere portuali e antistanti specchi acquei, dei  porti  di
cui all'allegato A, non gia' sede di Autorita' Portuale. 
  4. Fino all'approvazione del regolamento  di  contabilita'  di  cui
all'articolo 6, comma 9, della legge n. 84 del 1994, come  modificato
dal presente decreto, l'autorita'  di  sistema  portuale  applica  il
regolamento di contabilita' della soppressa autorita'  portuale  dove
ha sede la stessa autorita' di  sistema  portuale.  I  bilanci  delle
soppresse autorita' portuali che costituiscono l'autorita' di sistema
portuale sono mantenuti distinti fino  alla  chiusura  dell'esercizio
finanziario in corso all'entrata in vigore del presente decreto. 
  5.  Le  AdSP  subentrano  alle  Autorita'  portuali  cessate  nella
proprieta' e nel possesso dei beni ed in tutti i  rapporti  giuridici
in corso, ivi compresi quelli lavorativi. 
  6. Nei porti di cui all'articolo 6, comma 1, della legge n. 84  del
1994, nei quali e' istituita l'AdSP, i piani regolatori portuali  che
siano gia' stati adottati  dal  comitato  portuale  o  dall'autorita'
marittima alla data di entrata in vigore del presente  decreto,  sono
approvati nel rispetto della normativa vigente al momento della  loro
adozione.  Nei  medesimi  porti,  fino  all'approvazione  dei   piani
regolatori di sistema portuale, sono ammesse varianti localizzate  ai
piani regolatori portuali vigenti, purche' la loro adozione da  parte
del Comitato di gestione avvenga entro il ((31  dicembre  2022)).  Le
varianti localizzate: 
    a)   prevedono   interventi   di   natura   infrastrutturale    e
improcrastinabili,  il  cui  ritardo  rappresenta  un  ostacolo  alla
sicurezza e allo sviluppo del porto  ovvero  influisce  sul  corretto
utilizzo di fondi nazionali ed europei caratterizzati da scadenze  di
esecuzione e di spesa; 
    b) sono finalizzate  anche  alla  qualificazione  funzionale  del
porto; 
    c)  sono  sottoposte  al  medesimo  procedimento   previsto   per
l'approvazione delle varianti-stralcio di cui all'articolo  5,  comma
4, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, previa intesa  con  il  comune
interessato, che si esprime  entro  sessanta  giorni.  Decorso  detto
termine l'intesa si intende acquisita)). 
  7. In sede di prima applicazione,  ai  fini  dell'approvazione  del
piano regolatore di sistema  portuale,  il  Consiglio  Superiore  dei
Lavori Pubblici e l'autorita' competente  per  la  VAS  esprimono  le
proprie valutazioni esclusivamente  sugli  elementi  e  contenuti  di
piano  che  risultano  integrativi  o  modificativi   rispetto   alle
previsioni dei piani regolatori dei porti ricadenti all'interno della
autorita' di  sistema  portuale,  purche'  detti  piani  siano  stati
approvati  a  seguito  di  valutazione  ambientale  strategica  o  di
valutazione di impatto ambientale. 
  8.  All'attuazione  delle   disposizioni   del   presente   decreto
legislativo si provvede nell'ambito delle risorse umane,  strumentali
e finanziarie disponibili  a  legislazione  vigente,  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.