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DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 2016, n. 90

Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. (16G00103)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/06/2016 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
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Testo in vigore dal:  1-1-2019
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Art. 7-ter

(( (Fondi scorta) ))
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1. Nello stato di previsione dei Ministeri a cui siano attribuite funzioni in materia di difesa nazionale, ordine pubblico e sicurezza e soccorso civile possono essere istituiti uno o più fondi di bilancio, denominati fondi scorta, volti a soddisfare le esigenze inderogabili nonché ad assicurare la continuità nella gestione delle strutture centrali e periferiche operanti nell'ambito di tali funzioni. Tali fondi sono utilizzati mediante anticipazione di risorse finanziarie in favore delle predette strutture per sopperire alle momentanee deficienze di cassa ed alle speciali esigenze previste dai rispettivi regolamenti, fermo restando quanto previsto al comma 3 e previo accertamento della relativa legittimazione e delle modalità di copertura finanziaria per la successiva imputazione a bilancio e, comunque, per il pareggio della partita. La sistemazione contabile dell'anticipazione avviene a valere sulle dotazioni delle pertinenti unità elementari del bilancio dello Stato.
2. L'amministrazione ripartisce la dotazione dei fondi scorta tra le strutture di cui al comma 1 mediante ordinativi primari di spesa emessi direttamente in favore delle stesse.
3. Non possono essere oggetto di anticipazione a valere sui fondi scorta, le spese, di natura ricorrente e continuativa, relative alle retribuzioni al personale in servizio, ai trattamenti pensionistici o di ausiliaria e all'acquisizione e gestione di beni immobili.
4. In considerazione della natura di anticipazione delle risorse erogate dai fondi scorta, nello stato di previsione dell'entrata è istituita, in corrispondenza a ciascun fondo scorta istituito negli stati di previsione della spesa, un'apposita unità elementare del bilancio con una dotazione di pari importo, per la sistemazione contabile di cui al comma 5.
5. Alla chiusura dell'esercizio finanziario, le somme anticipate dal fondo scorta, eventualmente reintegrate dalle pertinenti unità di bilancio, e ancora nella disponibilità delle strutture sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Al fine di garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 in fase di passaggio tra due esercizi finanziari, salvo l'adeguamento allo stanziamento, le amministrazioni possono stabilire, qualora previsto dai propri regolamenti di organizzazione e contabilità, che le predette somme permangano, in tutto o in parte, nella disponibilità delle strutture, non procedendo al versamento delle somme all'entrata del bilancio dello Stato. Delle somme rimaste a fine esercizio nella disponibilità delle strutture è tenuta evidenza contabile da parte delle amministrazioni interessate. In tale circostanza, nel corso del successivo esercizio finanziario, l'importo corrispondente alle risorse mantenute nella disponibilità delle strutture è versato direttamente all'entrata del bilancio dello Stato dalle unità elementari di bilancio relative al fondo scorta. Con cadenza annuale, ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale una relazione sui fondi scorta istituiti nel rispettivo stato di previsione.
6. Per la gestione delle attività istituzionali delle strutture dei Ministeri di cui al comma 1, relative alle funzioni e alle esigenze ivi indicate, è autorizzata l'apertura di conti correnti postali o bancari intestati alle predette strutture in base ai propri regolamenti di organizzazione e contabilità. Le stesse effettuano le spese utilizzando la dotazione finanziaria affluita, anche in anticipazione dalle unità elementari di bilancio relative al fondo scorta, sui predetti conti bancari o postali. La dotazione finanziaria è periodicamente reintegrata a valere sulle pertinenti unità elementari del bilancio, con le ordinarie procedure di spesa.
7. Per le esigenze di cassa urgenti ed indilazionabili di talune strutture, l'amministrazione, tramite i propri centri di responsabilità amministrativa, può autorizzare trasferimenti temporanei di risorse in favore delle stesse a valere sulle disponibilità dei conti correnti intestati ad altre strutture. Detti trasferimenti sono regolati in occasione della prima utile somministrazione di fondi, con le modalità previste dai propri regolamenti di organizzazione e contabilità.
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