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DECRETO LEGISLATIVO 28 gennaio 2016, n. 15

Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»). (16G00021)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/02/2016
Testo in vigore dal:  10-2-2016

Art. 6

Introduzione degli articoli 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies, 5-sexies e 5-septies nel decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206


Al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo l'articolo 5, sono inseriti i seguenti:
"Art. 5-bis (Tessera professionale europea (EPC)) - 1. È possibile richiedere il rilascio della tessera professionale europea alle autorità competenti di cui all'articolo 5, per le professioni di:
a) infermiere responsabile dell'assistenza generale;
b) farmacista;
c) fisioterapista;
d) guida alpina;
e) agente immobiliare.
2. La richiesta di rilascio della tessera professionale europea viene gestita dall'autorità competente di cui all'articolo 5 secondo le procedure previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/983 della Commissione del 24 giugno 2015, attraverso il Sistema di informazione del mercato interno (IMI) di cui al regolamento (UE) n. 1024/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012.
3. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1-ter, titolari di una qualifica professionale di cui al comma 1, che vogliano effettuare una libera prestazione di servizi o vogliano esercitare il diritto di stabilimento in un altro Stato membro possono scegliere di presentare domanda per la tessera professionale europea o ricorrere alle procedure di cui alla normativa europea vigente sul riconoscimento delle qualifiche professionali.
4. Nel caso in cui i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1-ter, intendano prestare in un altro Stato membro servizi temporanei e occasionali diversi da quelli contemplati all'articolo 11, l'autorità competente, individuata all'articolo 5, rilascia la tessera professionale europea conformemente agli articoli 5-ter e 5-quater. La tessera professionale europea sostituisce, in questo caso, la dichiarazione preventiva di cui all'articolo 10.
5. Qualora i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1-ter, titolari di una qualifica professionale, intendano stabilirsi in un altro Stato membro o fornire servizi a norma dell'articolo 11, l'autorità competente di cui all'articolo 5 completa tutte le fasi preparatorie concernenti il fascicolo personale del richiedente creato nell'ambito del sistema di informazione del mercato interno (IMI) di cui agli articoli 5-ter e 5-quinquies. In tal caso la tessera professionale europea è rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro ospitante conformemente alle disposizioni di cui alla normativa europea vigente sul riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/983 della Commissione del 24 giugno 2015. Ai fini dello stabilimento, il rilascio della tessera professionale europea non conferisce un diritto automatico all'esercizio della professione se esistono requisiti di registrazione o altre procedure di controllo già vigenti nello Stato membro ospitante prima dell'introduzione della tessera professionale europea per quella professione.
Art. 5-ter (Domanda di tessera professionale europea e creazione di un fascicolo IMI) - 1. La domanda di rilascio della tessera professionale europea può essere presentata esclusivamente online.
2. Le domande devono essere corredate dei documenti richiesti dallo Stato membro ospitante ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/983 della Commissione del 24 giugno 2015.
3. Entro una settimana dal ricevimento della domanda, l'autorità competente dà notizia dell'avvenuta ricezione della domanda e informa il richiedente di eventuali documenti mancanti. Se del caso, l'autorità competente rilascia ogni certificato necessario che sia già in proprio possesso, richiesto sulla base del presente decreto.
L'autorità competente verifica che il richiedente sia legalmente stabilito sul territorio nazionale nonché l'autenticità e la validità di tutti i documenti necessari rilasciati dallo Stato stesso. In caso di dubbi debitamente giustificati, l'autorità competente consulta l'organismo competente che ha rilasciato il documento e può chiedere al richiedente copie certificate dei documenti. Se il richiedente presenta ulteriori domande di rilascio di tessera professionale, le autorità competenti non possono chiedere nuovamente la presentazione dei documenti già inclusi nel fascicolo IMI e ancora validi.
Art. 5-quater (Tessera professionale europea per la prestazione temporanea e occasionale di servizi diversi da quelli di cui all'articolo 11) - 1. L'autorità competente di cui all'articolo 5, in qualità di Stato membro di origine,è tenuta a verificare la domanda e i documenti giustificativi caricati dal richiedente nel fascicolo IMI e a rilasciare allo stesso la tessera professionale europea per la prestazione temporanea e occasionale di servizi diversi da quelli previsti all'articolo 11, entro il termine di tre settimane, che decorre dalla scadenza del termine di una settimana previsto all'articolo 5-ter, comma 3, o dal ricevimento dei documenti mancanti. Essa trasmette immediatamente la tessera professionale europea all'autorità competente di ciascuno Stato membro ospitante interessato e ne informa il richiedente. Lo Stato membro ospitante non può chiedere le dichiarazioni di cui all'articolo 10 per i successivi diciotto mesi.
2. È ammesso ricorso sia avverso la decisione sia avverso l'assenza di decisione dell'autorità competente di cui all'articolo 5 sul rilascio della tessera professionale.
3. Il titolare di una tessera professionale europea, che intenda prestare servizi in Stati membri diversi da quelli menzionati inizialmente nella domanda di cui al comma 1, può fare domanda per l'estensione all'autorità competente. In tal caso si seguono le procedure di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto all'articolo 5-ter, comma 3, ultimo capoverso. Qualora il titolare intenda continuare a prestare i servizi oltre il periodo di diciotto mesi indicato al comma 1, ne informa l'autorità competente. In entrambi i casi, il titolare fornisce anche tutte le informazioni relative a mutamenti oggettivi della situazione comprovata nel fascicolo IMI richieste dall'autorità competente di cui all'articolo 5 conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/983 della Commissione del 24 giugno 2015. L'autorità competente trasmette la tessera professionale europea aggiornata agli Stati membri ospitanti interessati.
4. Qualora l'autorità competente di cui all'articolo 5, in qualità di Stato membro ospitante, sia informata, attraverso il sistema IMI, del rilascio di un certificato di tessera professionale europea, da parte dell'autorità competente di un altro Stato membro, per i fini di cui al presente articolo, non può richiedere le dichiarazioni di cui all'articolo 10 per i successivi diciotto mesi.
5. La tessera professionale europea è valida sull'intero territorio nazionale, per tutto il tempo in cui il rispettivo titolare conserva il diritto di esercitare, sulla base dei documenti e delle informazioni contenute nel fascicolo IMI.
Art. 5-quinquies (Tessera professionale europea per lo stabilimento e per la prestazione temporanea e occasionale di servizi di cui all'articolo 11) - 1. L'autorità competente di cui all'articolo 5, in qualità di Stato membro di origine, verifica l'autenticità e la validità dei documenti giustificativi caricati dal richiedente nel fascicolo IMI ai fini del rilascio di una tessera professionale europea per lo stabilimento o per la prestazione temporanea e occasionale di servizi di cui all'articolo 11. Tale verifica è effettuata entro un mese dal ricevimento della domanda di tessera professionale europea o, nel caso di documenti mancanti, entro un mese dal ricevimento degli stessi, ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 3. L'autorità competente trasmette immediatamente la domanda all'autorità competente dello Stato membro nel quale il richiedente voglia stabilirsi o verso il quale voglia effettuare la prestazione temporanea e occasionale di servizi di cui all'articolo 11, informando contestualmente il richiedente.
2. Nei casi previsti agli articoli 27, 31, 58-bis e 58-ter, l'autorità competente di cui all'articolo 5, in qualità di Stato membro ospitante, decide, entro un mese dalla data di ricevimento della domanda trasmessa dallo Stato membro d'origine, se rilasciare la tessera professionale europea. In caso di dubbi debitamente giustificati, l'autorità competente di cui all'articolo 5 può chiedere allo Stato membro d'origine ulteriori informazioni o l'inclusione, entro due settimane dalla richiesta, della copia certificata di un documento; in tal caso, fatto salvo quanto previsto al comma 5, il termine di un mese continua a decorrere.
3. Nei casi previsti all'articolo 11 e all'articolo 16, l'autorità competente di cui all'articolo 5, in qualità di Stato membro ospitante, decide, entro due mesi dal ricevimento della domanda trasmessa dallo Stato membro d'origine, se rilasciare una tessera professionale europea oppure assoggettare il titolare di una qualifica professionale a misure compensative secondo la procedura di cui all'articolo 22. In caso di dubbi debitamente giustificati, l'autorità competente di cui all'articolo 5 può chiedereallo Stato membro d'origine ulteriori informazioni o l'inclusione, entro due settimane dalla richiesta, della copia certificata di un documento; in tal caso, fatto salvo quanto previsto al comma 5, il termine di due mesi continua a decorrere.
4. Nel caso in cui l'autorità competente non riceva, da parte dello Stato membro d'origine o del richiedente, le informazioni necessarie per decidere in merito al rilascio della tessera professionale europea, può rifiutare il rilascio della tessera. Tale rifiuto è debitamente giustificato.
5. Se l'autorità competente non adotta una decisione entro il termine stabilito ai commi 2 e 3 o al richiedente non è data la possibilità di sostenere una prova attitudinale conformemente all'articolo 11, comma 4, la tessera professionale europea si considera rilasciata ed è inviata automaticamente, mediante il sistema IMI, al richiedente stesso. L'autorità competente può estendere di due settimane il termine di cui ai commi 2 e 3 per il rilascio della tessera professionale europea, motivando la richiesta di proroga e informandone il richiedente. Tale proroga è ammessa per una volta sola e unicamente quando è strettamente necessaria, in particolare per ragioni attinenti alla salute pubblica o alla sicurezza dei destinatari del servizio.
6. Le misure intraprese dall'autorità competente conformemente al comma 1, sostituiscono la domanda di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro ospitante.
Art. 5-sexies (Elaborazione e accesso ai dati riguardanti la tessera professionale europea) - 1. Le autorità competenti di cui all'articolo 5, in qualità di Stato membro d'origine e ospitante, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante approvazione del Codice in materia dei dati personali e fermo restando l'obbligo di allerta di cui all'articolo 8-bis, aggiornano tempestivamente il corrispondente fascicolo IMI dei titolari di tessera professionale europea con le informazioni riguardanti le sanzioni disciplinari e penali relative a un divieto o una restrizione, che hanno conseguenze sull'esercizio delle attività. Gli aggiornamenti includono la soppressione delle informazioni non più richieste. Il titolare della tessera professionale europea e le autorità competenti che hanno accesso al corrispondente fascicolo IMI devono essere informate immediatamente di ogni aggiornamento.
2. Le autorità giudiziarie nazionali che hanno emesso un provvedimento che limita o vieta al titolare di tessera professionale europea, anche solo a titolo temporaneo, l'esercizio totale o parziale sul territorio, informano tempestivamente gli ordini o i collegi professionali competenti e, nel caso in cui per una data professione regolamentata non esistano ordini o collegi professionali, le autorità competenti di cui all'articolo 5.
3. Gli ordini e i collegi professionali informano le autorità competenti di cui all'articolo 5 dei provvedimenti di cui al comma 2 nonché degli altri provvedimenti, di cui siano a conoscenza, che limitano o vietano al titolare di tessera professionale europea, anche solo a titolo temporaneo, l'esercizio totale o parziale sul territorio.
4. Il contenuto degli aggiornamenti delle informazioni di cui al comma 1 si limita a indicare:
a) l'identità del professionista;
b) la professione interessata;
c) le informazioni riguardanti l'autorità nazionale che ha adottato la decisione di divieto o restrizione;
d) l'ambito di applicazione della restrizione o del divieto;
e) il periodo nel quale si applica la restrizione o il divieto.
5. L'accesso alle informazioni contenute nel fascicolo IMI è limitato alle autorità competenti in qualità di Stato membro d'origine e ospitante conformemente alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. Le autorità competenti rilasciano al titolare della tessera professionale europea, se richiesto, informazioni sul contenuto del fascicolo IMI.
6. Le informazioni contenute nella tessera professionale europea si limitano alle informazioni necessarie ad accertare il diritto del titolare all'esercizio della professione per la quale la tessera è stata rilasciata, vale a dire nome, cognome, data e luogo di nascita, professione, qualifiche formali del titolare e regime applicabile, autorità competenti coinvolte, numero di tessera, caratteristiche di sicurezza e riferimento a un documento di identità valido. Le informazioni relative all'esperienza professionale acquisita dal titolare della tessera professionale europea e le misure compensative superate sono incluse nel fascicolo IMI.
7. I dati personali inclusi nel fascicolo IMI possono essere trattati per tutto il tempo necessario ai fini della procedura di riconoscimento e come prova del riconoscimento o della trasmissione della dichiarazione prevista all'articolo 10. Le autorità competenti assicurano che il titolare della tessera professionale europea abbia il diritto di chiedere, in qualsivoglia momento e senza costi, la rettifica di dati inesatti o incompleti oppure la soppressione o il blocco del fascicolo IMI interessato. Il titolare è informato di tale diritto al momento del rilascio della tessera professionale europea e ogni due anni dopo il rilascio della tessera. In caso di richiesta di soppressione del fascicolo IMI da parte del titolare di una tessera professionale europea, rilasciata per lo stabilimento o la prestazione temporanea e occasionale di servizi di cui all'articolo 11, le autorità competenti, in qualità di Stato membro ospitante interessato, rilasciano un attestato di riconoscimento delle proprie qualifiche professionali.
8. Con riguardo all'elaborazione di dati personali contenuti nella tessera professionale europea e in tutti i fascicoli IMI, le autorità competenti sono considerate responsabili del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 4,comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Per le procedure di cui ai commi da 1 a 4, la Commissione europea è considerata un'autorità di controllo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati.
9. Fatto salvo il comma 3, le Autorità competenti prevedono la possibilità per datori di lavoro, consumatori, pazienti, autorità pubbliche e altre parti interessate di verificare l'autenticità e la validità di una tessera professionale europea presentata loro dal titolare. Le norme in materia di accesso al fascicolo IMI, i mezzi tecnici e le procedure di verifica di cui al primo comma sono quelli stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/983 della Commissione del 24 giugno 2015.
Art. 5-septies (Accesso parziale) - 1. Le autorità competenti di cui all'articolo 5, previa valutazione di ciascun singolo caso, accordano l'accesso parziale a un'attività professionale sul territorio nazionale unicamente se sono soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni:
a) il professionista è pienamente qualificato per esercitare nello Stato membro d'origine l'attività professionale per la quale si chiede un accesso parziale;
b) le differenze tra l'attività professionale legalmente esercitata nello Stato membro d'origine e la professione regolamentata in Italia sono così rilevanti che l'applicazione di misure compensative comporterebbe per il richiedente di portare a termine il programma completo di istruzione e formazione previsto sul territorio nazionale al fine di avere accesso alla professione regolamentata nel suo complesso;
c) l'attività professionale può essere oggettivamente separata da altre attività che rientrano nella professione regolamentata in Italia. In ogni caso un'attività verrà considerata separabile solo se può essere esercitata autonomamente nello Stato membro di origine.
2. L'accesso parziale può essere rifiutato se ciò è giustificato da un motivo imperativo di interesse generale, che permette di conseguire l'obiettivo perseguito e si limita a quanto necessario per raggiungere tale obiettivo.
3. Le domande ai fini dello stabilimento sono esaminate conformemente alle disposizioni del titolo III, capi I e II.
4. Le domande ai fini della prestazione di servizi temporanei e occasionali, concernenti attività professionali che hanno implicazioni a livello di salute pubblica o di sicurezza, sono oggetto di esame conformemente alle disposizioni di cui al titolo II.
5. In deroga alle disposizioni del presente decreto sull'uso del titolo professionale, l'attività professionale, una volta accordato l'accesso parziale, è esercitata con il titolo professionale dello Stato membro di origine. I professionisti che beneficiano dell'accesso parziale indicano chiaramente ai destinatari del servizio l'ambito delle proprie attività professionali.
6. Il presente articolo non si applica ai professionisti che beneficiano del riconoscimento automatico delle qualifiche professionali a norma del titolo III, capi III , IV e IV-bis".