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DECRETO LEGISLATIVO 28 gennaio 2016, n. 15

Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»). (16G00021)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/02/2016
Testo in vigore dal:  10-2-2016

Art. 34

Modifiche all'articolo 44 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
1. All'articolo 44 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: "a tempo pieno," sono inserite le seguenti: "che possono essere in aggiunta anche espressi in crediti ECTS equivalenti,";
b) al comma 4:
1) all'alinea, la parola: "competenze" è sostituita dalla seguente: "abilità";
2) alla lettera a) dopo le parole: "medico veterinario" sono aggiunte le seguenti: "e della pertinente legislazione dell'Unione";
3) la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) adeguate conoscenze dell'anatomia, delle funzioni, del comportamento e delle esigenze fisiologiche degli animali, nonché delle abilità e competenze richieste per il loro allevamento, la loro alimentazione, il loro benessere, la loro riproduzione e la loro igiene in generale;";
4) la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) abilità e competenze cliniche, epidemiologiche e analitiche necessarie ai fini della prevenzione, della diagnosi e delle terapie delle malattie degli animali, compresa anestesia, chirurgia asettica e morte senza dolore, sia individualmente che collettivamente, nonché una conoscenza specifica delle malattie trasmissibili all'uomo;";
5) la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) conoscenze, abilità e competenze necessarie all'utilizzo responsabile e ragionato dei prodotti medicinali veterinari, al fine di trattare e assicurare la sicurezza della catena alimentare e la protezione dell'ambiente;";
6) la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) adeguate conoscenze, abilità e competenze della medicina preventiva, tra cui competenze in materia di indagini e certificazione;";
7) alla lettera f):
a) le parole: "i prodotti alimentari animali o di origine animale" sono sostituite dalle seguenti: "i mangimi animali o i prodotti alimentari di origine animale";
b) dopo le parole: "consumo umano" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", incluse le abilità e competenze necessarie alla comprensione e spiegazione delle buone prassi in materia;";
8) le lettere g) ed h) sono abrogate.
Note all'art. 34:
- Il testo dell'articolo 44 del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal presente decreto, così recita:
" Art. 44 (Formazione del medico veterinario). - 1.
L'ammissione alla formazione del medico veterinario è subordinata al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore che dia accesso, per tali studi, alle Università.
2. Il diploma di laurea in medicina veterinaria si consegue a seguito di un corso di studi universitari teorici e pratici, della durata minima di cinque anni, svolti a tempo pieno, che possono essere in aggiunta anche espressi in crediti ECTS equivalenti, effettuati presso un'università o sotto il controllo di un'università.
3. Il ciclo di formazione per il conseguimento del titolo di medico veterinario verte almeno sul programma indicato nell'allegato V, punto 5.4.1.
4. La formazione di medico veterinario garantisce l'acquisizione da parte dell'interessato delle sottoelencate conoscenze e abilità:
a) adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fondano le attività di medico veterinario e della pertinente legislazione dell'Unione;
b) adeguate conoscenze dell'anatomia, delle funzioni, del comportamento e delle esigenze fisiologiche degli animali, nonché delle abilità e competenze richieste per il loro allevamento, la loro alimentazione, il loro benessere, la loro riproduzione e la loro igiene in generale;
c) abilità e competenze cliniche, epidemiologiche e analitiche necessarie ai fini della prevenzione, della diagnosi e delle terapie delle malattie degli animali, compresa anestesia, chirurgia asettica e morte senza dolore, sia individualmente che collettivamente, nonché una conoscenza specifica delle malattie trasmissibili all'uomo;
d) conoscenze, abilità e competenze necessarie all'utilizzo responsabile e ragionato dei prodotti medicinali veterinari, al fine di trattare e assicurare la sicurezza della catena alimentare e la protezione dell'ambiente;
e) adeguate conoscenze, abilità e competenze della medicina preventiva, tra cui competenze in materia di indagini e certificazione;
f) adeguate conoscenze dell'igiene e della tecnologia per ottenere, fabbricare e immettere in commercio i mangimi animali o i prodotti alimentari di origine animale destinati al consumo umano, incluse le abilità e competenze necessarie alla comprensione e spiegazione delle buone prassi in materia;
g) (abrogata);
h) (abrogata).".