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DECRETO LEGISLATIVO 28 gennaio 2016, n. 15

Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»). (16G00021)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/02/2016
Testo in vigore dal:  10-2-2016

Art. 31

Modifiche all'articolo 40 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
1. All'articolo 40 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 2, 3 e 4 sono soppressi;
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Ai cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, allo scopo di verificare che gli infermieri interessati siano in possesso di un livello di conoscenza e di competenza paragonabile a quello degli infermieri in possesso delle qualifiche di cui alla lista per la Polonia, al punto 5.2.2 dell'allegato V, sono riconosciuti i titoli di infermiere:
a) rilasciati in Polonia agli infermieri che abbiano completato anteriormente al 1º maggio 2004 la corrispondente formazione che non soddisfa i requisiti minimi di formazione di cui all'articolo 31;
b) attestati dal diploma di «licenza di infermiere» ottenuto sulla base di uno speciale programma di rivalorizzazione di cui:
1) all'articolo 11 della legge del 20 aprile 2004, che modifica la legge sulle professioni di infermiere e ostetrica e taluni altri atti giuridici (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Polonia del 2004 n. 92, pag. 885 e del 2007, n. 176, pag. 1237), e il regolamento del Ministro della sanità dell'11 maggio 2004 sulle condizioni dettagliate riguardanti i corsi impartiti agli infermieri e alle ostetriche, che sono titolari di un certificato di scuola secondaria (esame finale - maturità) e che hanno conseguito un diploma di infermiere e di ostetrica presso un liceo medico o una scuola professionale medica (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Polonia del 2004, n. 110, pag. 1170 e del 2010, n. 65, pag. 420), o 2) all'articolo 52, paragrafo 3, della legge del 15 luglio 2011 relativa alle professioni di infermiere e ostetrica (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Polonia del 2011, n. 174, pag. 1039) e al regolamento del Ministro della sanità del 14 giugno 2012 sulle condizioni dettagliate riguardanti i corsi di istruzione universitaria impartiti agli infermieri e alle ostetriche che sono titolari di un certificato di scuola secondaria (esame finale - maturità) e che hanno conseguito un diploma di infermiere e di ostetrica presso una scuola medica secondaria o un istituto di studi superiori (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Polonia del 2012, pag. 770).
1-ter. Per quanto riguarda la qualifica rumena di infermiere responsabile dell'assistenza generale, si applicano solo le seguenti disposizioni: ai cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, che hanno completato in Romania una formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale che non soddisfa i requisiti minimi di cui all'articolo 31, gli Stati membri riconoscono come prova sufficiente i seguenti titoli di formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale, a condizione che tale prova sia corredata di un certificato da cui risulti che i cittadini di Stati membri in questione hanno effettivamente esercitato in maniera legale l'attività di infermiere responsabile dell'assistenza generale in Romania, con piena responsabilità anche per la pianificazione, l'organizzazione e la prestazione delle cure infermieristiche ai pazienti, per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni precedenti la data di emissione dei seguenti certificati:
a) "Certificat de competenţe profesionale de asistent medical
generalist" conseguito mediante istruzione post-secondaria presso una "scoala postliceala", da cui si evinca che la formazione è iniziata prima del 1° gennaio 2007;
b) "Diploma de absolvire de asistent medical generalist" conseguito a seguito di corso di laurea breve, da cui si evinca che la formazione è iniziata prima del 1° ottobre 2003;
c) "Diploma de licenţa de asistent medical generalist"
conseguito a seguito di corso di laurea specialistica, da cui si evinca che la formazione è iniziata prima del 1° ottobre 2003.".
Note all'art. 31:
- Il testo dell'articolo 40 del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal presente decreto, così recita:
"Art. 40 (Diritti acquisiti specifici agli infermieri responsabili dell'assistenza generale). - 1. Se agli infermieri responsabili dell'assistenza generale si applicano le norme generali sui diritti acquisiti, le attività da essi svolte devono comprendere la piena responsabilità della programmazione, organizzazione e somministrazione delle cure infermieristiche ai pazienti.
1-bis. Ai cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, allo scopo di verificare che gli infermieri interessati siano in possesso di un livello di conoscenza e di competenza paragonabile a quello degli infermieri in possesso delle qualifiche di cui alla lista per la Polonia, al punto 5.2.2 dell'allegato V, sono riconosciuti i titoli di infermiere:
a) rilasciati in Polonia agli infermieri che abbiano completato anteriormente al 1o maggio 2004 la corrispondente formazione che non soddisfa i requisiti minimi di formazione di cui all'articolo 31;
b) attestati dal diploma di «licenza di infermiere» ottenuto sulla base di uno speciale programma di rivalorizzazione di cui:
1) all'articolo 11 della legge del 20 aprile 2004, che modifica la legge sulle professioni di infermiere e ostetrica e taluni altri atti giuridici (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Polonia del 2004 n. 92, pag. 885 e del 2007, n. 176, pag. 1237), e il regolamento del Ministro della sanità dell'11 maggio 2004 sulle condizioni dettagliate riguardanti i corsi impartiti agli infermieri e alle ostetriche, che sono titolari di un certificato di scuola secondaria (esame finale - maturità) e che hanno conseguito un diploma di infermiere e di ostetrica presso un liceo medico o una scuola professionale medica (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Polonia del 2004, n. 110, pag. 1170 e del 2010, n. 65, pag. 420), o
2) all'articolo 52, paragrafo 3, della legge del 15 luglio 2011 relativa alle professioni di infermiere e ostetrica (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Polonia del 2011, n. 174, pag. 1039) e al regolamento del Ministro della sanità del 14 giugno 2012 sulle condizioni dettagliate riguardanti i corsi di istruzione universitaria impartiti agli infermieri e alle ostetriche che sono titolari di un certificato di scuola secondaria (esame finale - maturità) e che hanno conseguito un diploma di infermiere e di ostetrica presso una scuola medica secondaria o un istituto di studi superiori (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Polonia del 2012, pag. 770).
1-ter. Per quanto riguarda la qualifica rumena di infermiere responsabile dell'assistenza generale, si applicano solo le seguenti disposizioni: ai cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, che hanno completato in Romania una formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale che non soddisfa i requisiti minimi di cui all'articolo 31, gli Stati membri riconoscono come prova sufficiente i seguenti titoli di formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale, a condizione che tale prova sia corredata di un certificato da cui risulti che i cittadini di Stati membri in questione hanno effettivamente esercitato in maniera legale l'attività di infermiere responsabile dell'assistenza generale in Romania, con piena responsabilità anche per la pianificazione, l'organizzazione e la prestazione delle cure infermieristiche ai pazienti, per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni precedenti la data di emissione dei seguenti certificati:
a) "Certificat de competențe profesionale de asistent
medical generalist" conseguito mediante istruzione post-secondaria presso una "scoala postliceala", da cui si evinca che la formazione è iniziata prima del 1° gennaio 2007;
b) "Diploma de absolvire de asistent medical generalist" conseguito a seguito di corso di laurea breve, da cui si evinca che la formazione è iniziata prima del 1o ottobre 2003;
c) "Diploma de licența de asistent medical generalist"
conseguito a seguito di corso di laurea specialistica, da cui si evinca che la formazione è iniziata prima del 1o ottobre 2003.
2. (abrogato).
3. (abrogato).
4. (abrogato).".