DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 2016, n. 7

Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67. (16G00010)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/02/2016 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/12/2016)
vigente al 07/02/2016
Testo in vigore dal: 6-2-2016
                               Art. 5 
 
         Criteri di commisurazione delle sanzioni pecuniarie 
 
  1. L'importo della sanzione pecuniaria civile  e'  determinato  dal
giudice tenuto conto dei seguenti criteri: 
    a) gravita' della violazione; 
    b) reiterazione dell'illecito; 
    c) arricchimento del soggetto responsabile; 
    d) opera svolta dall'agente  per  l'eliminazione  o  attenuazione
delle conseguenze dell'illecito; 
    e) personalita' dell'agente; 
    f) condizioni economiche dell'agente.