DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2015, n. 142

Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonche' della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale. (15G00158)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/09/2015 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/05/2023)
Testo in vigore dal: 4-12-2018
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 15 
 
          ((Individuazione della struttura di accoglienza)) 
 
  1. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 4 OTTOBRE 2018, N. 113, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 1 DICEMBRE 2018, N. 132)). 
  2. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 4 OTTOBRE 2018, N. 113, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 1 DICEMBRE 2018, N. 132)). 
  3. La  prefettura  -  ufficio  territoriale  del  Governo  provvede
all'invio  del  richiedente  nella   struttura   individuata,   anche
avvalendosi dei mezzi di trasporto messi a disposizione dal gestore. 
  4. L'accoglienza e' disposta  nella  struttura  individuata  ed  e'
subordinata  all'effettiva  permanenza  del  richiedente  in   quella
struttura, salvo il trasferimento in altro centro,  che  puo'  essere
disposto,  per  motivate  ragioni,   dalla   prefettura   -   ufficio
territoriale del Governo in cui ha sede la struttura  di  accoglienza
che ospita il richiedente. Il trasferimento in un centro collocato in
una provincia diversa e' disposto dal Dipartimento  per  le  liberta'
civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno. 
  5. L'indirizzo della struttura di accoglienza e' comunicato, a cura
della prefettura - ufficio territoriale del Governo,  alla  Questura,
nonche' alla Commissione territoriale  per  il  riconoscimento  della
protezione  internazionale,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui
all'articolo 5, comma 2. E' nella facolta' del richiedente comunicare
l'indirizzo della struttura al proprio difensore o consulente legale.
E' consentito l'accesso nelle medesime strutture dell'UNHCR,  nonche'
dei rappresentanti degli enti di tutela dei  titolari  di  protezione
internazionale al fine di prestare assistenza ai richiedenti. 
  6. Avverso il provvedimento di diniego delle misure di  accoglienza
e'   ammesso   ricorso   al   Tribunale   amministrativo    regionale
territorialmente competente.