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DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2015, n. 135

Attuazione dell'articolo 11 del Regolamento (UE) n. 260/2012 del 14 marzo 2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e disposizioni sanzionatorie per le violazioni del ((Regolamento (UE) 2021/1230 relativo ai pagamenti transfrontalieri nell'Unione)). (15G00150)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/09/2015 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/09/2022)
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Testo in vigore dal:  29-9-2022
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Art. 5

(Autorità competente per l'irrogazione delle sanzioni)
1. La Banca d'Italia è autorità competente e dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 260/2012 anche ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative, cui si applica il Capo VI, Titolo VIII del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Resta salva la competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato per le sanzioni
((di cui all'articolo 3, comma 3, e all'articolo 4, comma 1-ter, del presente decreto, nonché nelle ipotesi di violazioni del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nella materia del presente decreto))
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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218, ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "Le modifiche apportate dal presente decreto all'articolo 144 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, gli articoli 2, commi 36 e 37, e 4 del presente decreto legislativo, nonché il Capo II del Titolo IV-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 11 come introdotto dall'articolo 3, comma 1 del presente decreto legislativo si applicano alle violazioni commesse a partire dal 13 gennaio 2018, salvo quanto previsto dal comma 6. Alle violazioni commesse prima di questa data continuano ad applicarsi le norme del titolo VIII del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 nonché l'articolo 32 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 11 e gli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135 vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo".