DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2015, n. 22

Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00036)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/03/2015 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2021)
vigente al 04/06/2023
Testo in vigore dal: 1-1-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 15 
 
Indennita'  di  disoccupazione  per  i  lavoratori  con  rapporto  di
collaborazione coordinata e continuativa - DIS-COLL 
 
  1. In  attesa  degli  interventi  di  semplificazione,  modifica  o
superamento delle forme contrattuali previsti all'articolo  1,  comma
7, lettera a), della legge n. 183 del 2014, in via  sperimentale  per
il 2015, in relazione agli eventi di  disoccupazione  verificatisi  a
decorrere dal 1°  gennaio  2015  e  sino  al  31  dicembre  2015,  e'
riconosciuta ai collaboratori  coordinati  e  continuativi,  anche  a
progetto, con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti
in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati  e  privi  di
partita  IVA,  che  abbiano  perduto  involontariamente  la   propria
occupazione, una  indennita'  di  disoccupazione  mensile  denominata
DIS-COLL. 
  2. La DIS-COLL e' riconosciuta ai soggetti di cui al  comma  1  che
presentino congiuntamente i seguenti requisiti: 
  a) siano, al momento della domanda  di  prestazione,  in  stato  di
disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma  2,  lettera  c),  del
decreto legislativo n. 181 del 2000, e successive modificazioni; 
  b) possano far valere almeno un mese di contribuzione  nel  periodo
che va dal primo gennaio  dell'anno  solare  precedente  l'evento  di
cessazione dal lavoro al predetto evento; 
  c) possano far valere, nell'anno solare in cui si verifica l'evento
di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto
di collaborazione di cui al comma 1 di durata pari almeno ad un  mese
e  che  abbia  dato  luogo  a  un  reddito  almeno  pari  alla  meta'
dell'importo  che  da'  diritto   all'accredito   di   un   mese   di
contribuzione. 
  3.  La  DIS-COLL  e'  rapportata  al  reddito  imponibile  ai  fini
previdenziali  risultante  dai  versamenti  contributivi  effettuati,
derivante da rapporti di collaborazione di cui al comma  1,  relativo
all'anno in cui si e' verificato l'evento di cessazione dal lavoro  e
all'anno  solare  precedente,  diviso  per  il  numero  di  mesi   di
contribuzione, o frazione di essi. 
  4.  La  DIS-COLL,  rapportata  al  reddito   medio   mensile   come
determinato al comma 3, e' pari al 75 per cento dello stesso  reddito
nel caso in cui il reddito mensile sia  pari  o  inferiore  nel  2015
all'importo di 1.195 euro, annualmente rivalutato  sulla  base  della
variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo  per  le  famiglie
degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno  precedente.  Nel
caso in cui il  reddito  medio  mensile  sia  superiore  al  predetto
importo la DIS-COLL e' pari al 75  per  cento  del  predetto  importo
incrementata di una somma pari al 25 per cento della  differenza  tra
il reddito medio mensile e il predetto importo. La DIS-COLL non  puo'
in ogni caso superare l'importo massimo mensile  di  1.300  euro  nel
2015, annualmente rivalutato sulla base della variazione  dell'indice
ISTAT dei prezzi al consumo per le  famiglie  degli  operai  e  degli
impiegati intercorsa nell'anno precedente. 
  5. La DIS-COLL si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere  dal
primo giorno del quarto mese di fruizione. 
  6. La DIS-COLL e' corrisposta mensilmente per  un  numero  di  mesi
pari alla meta' dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che
va  dal  primo  gennaio  dell'anno  solare  precedente  l'evento   di
cessazione del lavoro al predetto evento. Ai fini  della  durata  non
sono computati i periodi contributivi che hanno gia'  dato  luogo  ad
erogazione della prestazione. La  DIS-COLL  non  puo'  in  ogni  caso
superare la durata massima di sei mesi. 
  7. Per i periodi di fruizione della DIS-COLL non sono  riconosciuti
i contributi figurativi. 
  8.  La  domanda  di  DIS-COLL  e'  presentata  all'INPS,   in   via
telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla
cessazione del rapporto di lavoro. (8) 
  9. La DIS-COLL spetta a  decorrere  dall'ottavo  giorno  successivo
alla cessazione del rapporto di lavoro  o,  qualora  la  domanda  sia
presentata successivamente a tale data, dal primo  giorno  successivo
alla data di presentazione della domanda. 
  10. L'erogazione della DIS-COLL  e'  condizionata  alla  permanenza
dello stato di disoccupazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera
c),  del  decreto  legislativo  n.  181  del   2000,   e   successive
modificazioni, nonche' alla regolare partecipazione  alle  iniziative
di  attivazione  lavorativa  e  ai   percorsi   di   riqualificazione
professionale proposti dai Servizi competenti ai sensi  dell'articolo
1, comma, 2 lettera g), del decreto legislativo n. 181  del  2000,  e
successive  modificazioni.  Con  il  decreto   legislativo   previsto
all'articolo 1, comma 3, della legge n. 183 del 2014, sono introdotte
ulteriori misure volte a condizionare  la  fruizione  della  DIS-COLL
alla ricerca attiva di un'occupazione e al reinserimento nel  tessuto
produttivo. 
  11.  In  caso  di  nuova  occupazione  con  contratto   di   lavoro
subordinato di durata superiore a cinque giorni il lavoratore  decade
dal diritto alla DIS-COLL. In caso di nuova occupazione con contratto
di lavoro subordinato di durata non  superiore  a  cinque  giorni  la
DIS-COLL  e'  sospesa  d'ufficio,  sulla  base  delle   comunicazioni
obbligatorie di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1°
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla  legge  28
novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni. Al termine  di  un
periodo di sospensione l'indennita' riprende a decorrere dal  momento
in cui era rimasta sospesa. 
  12.  Il  beneficiario  di  DIS-COLL  che  intraprenda  un'attivita'
lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale  derivi  un
reddito che corrisponde a un'imposta  lorda  pari  o  inferiore  alle
detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico  delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n.  917,  deve  comunicare  all'INPS  entro  trenta
giorni dall'inizio dell'attivita' il reddito  annuo  che  prevede  di
trarne. Nel caso di mancata comunicazione  del  reddito  previsto  il
beneficiario decade dal diritto alla DIS-COLL a decorrere dalla  data
di  inizio  dell'attivita'   lavorativa   autonoma   o   di   impresa
individuale. La DIS-COLL e' ridotta di un  importo  pari  all'80  per
cento  del  reddito  previsto,  rapportato  al   periodo   di   tempo
intercorrente tra la data di inizio dell'attivita' e la data  in  cui
termina il periodo di godimento dell'indennita' o, se antecedente, la
fine  dell'anno.  La  riduzione  di  cui  al  periodo  precedente  e'
ricalcolata  d'ufficio   al   momento   della   presentazione   della
dichiarazione dei redditi. Il  lavoratore  esentato  dall'obbligo  di
presentazione della dichiarazione dei redditi e' tenuto a  presentare
all'INPS  un'apposita  autodichiarazione   concernente   il   reddito
ricavato dall'attivita' lavorativa autonoma o di impresa  individuale
entro  il  31  marzo  dell'anno  successivo.  Nel  caso  di   mancata
presentazione  dell'autodichiarazione  il  lavoratore  e'  tenuto   a
restituire la DIS-COLL percepita dalla data di inizio  dell'attivita'
lavorativa autonoma o di impresa individuale. (8) 
  13. I soggetti di cui all'articolo 2, commi da 51 a 56, della legge
n. 92 del 2012 fruiscono fino al 31 dicembre del 2015  esclusivamente
delle prestazioni di  cui  al  presente  articolo.  Restano  salvi  i
diritti  maturati  in  relazione  agli   eventi   di   disoccupazione
verificatisi nell'anno 2013. 
  14. Le risorse finanziarie gia' previste per il finanziamento della
tutela  del  sostegno  al  reddito  dei  collaboratori  coordinati  e
continuativi di cui all'articolo 19, comma 1,  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009, n. 2 e all'articolo 2, commi 51 e 56, della legge n. 92
del 2012, concorrono  al  finanziamento  degli  oneri  relativi  alle
disposizioni di cui al presente articolo per l'anno 2015  e  pertanto
in relazione allo  stesso  anno  2015  non  trovano  applicazione  le
disposizioni di cui al citato articolo 2, commi da  51  a  56,  della
legge n. 92 del 2012. 
  15. All'eventuale riconoscimento della DIS-COLL ai soggetti di  cui
al presente articolo  anche  per  gli  anni  successivi  al  2015  si
provvede  con  le  risorse  previste  da   successivi   provvedimenti
legislativi che stanzino  le  occorrenti  risorse  finanziarie  e  in
particolare  con  le  risorse  derivanti  dai   decreti   legislativi
attuativi dei criteri di delega di cui alla legge n. 183 del 2014. 
  15-bis. A decorrere dal 1º luglio 2017 la DIS-COLL e'  riconosciuta
ai soggetti di cui al comma 1 nonche' agli assegnisti e ai dottorandi
di  ricerca  con  borsa  di  studio  in  relazione  agli  eventi   di
disoccupazione  verificatisi  a  decorrere  dalla  stessa  data.  Con
riguardo alla DIS-COLL riconosciuta per gli eventi di  disoccupazione
verificatisi a decorrere  dal  1º  luglio  2017  non  si  applica  la
disposizione di cui al comma 2, lettera c), e i riferimenti  all'anno
solare contenuti nel presente articolo sono  da  intendersi  riferiti
all'anno civile. A decorrere dal 1º luglio 2017, per i collaboratori,
gli assegnisti e i dottorandi di ricerca  con  borsa  di  studio  che
hanno  diritto  di   percepire   la   DIS-COLL,   nonche'   per   gli
amministratori e i sindaci di cui al comma 1, e'  dovuta  un'aliquota
contributiva pari allo 0,51 per cento. 
  15-ter. Agli oneri  derivanti  dall'attuazione  del  comma  15-bis,
valutati in 14,4 milioni di euro per l'anno 2017, 39 milioni di  euro
per l'anno 2018, 39,6 milioni di euro per l'anno 2019,  40,2  milioni
di euro per l'anno 2020, 40,8 milioni di euro per l'anno  2021,  41,4
milioni di euro per l'anno 2022, 42 milioni di euro per l'anno  2023,
42,7 milioni di euro per l'anno 2024, 43,3 milioni di euro per l'anno
2025 e 44 milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2026,  si
provvede,  tenuto  conto  degli  effetti  fiscali  indotti,  mediante
l'utilizzo   delle   maggiori   entrate   derivanti   dall'incremento
dell'aliquota contributiva disposto ai sensi del  terzo  periodo  del
comma 15-bis. 
  15-quater. L'INPS trasmette tempestivamente al Ministero del lavoro
e delle politiche  sociali  e  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze i dati relativi all'andamento delle  entrate  contributive  e
del  costo  della  prestazione  di  cui  al  comma  15-bis  ai   fini
dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 17, commi da
12 a  13,  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  e  successive
modificazioni. 
  ((15-quinquies.  In  relazione  agli   eventi   di   disoccupazione
verificatisi dal 1° gennaio 2022 la DIS-COLL  si  riduce  del  3  per
cento ogni mese a decorrere  dal  primo  giorno  del  sesto  mese  di
fruizione ed e' corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari ai
mesi di contribuzione accreditati nel periodo intercorrente tra il 1°
gennaio dell'anno precedente l'evento di cessazione del lavoro  e  il
predetto evento. Ai fini della durata non sono  computati  i  periodi
contributivi  che  hanno  gia'  dato  luogo   ad   erogazione   della
prestazione. La DIS-COLL non puo' in ogni  caso  superare  la  durata
massima di dodici mesi. Per i periodi di fruizione della DIS-COLL  e'
riconosciuta la contribuzione figurativa rapportata al reddito  medio
mensile di cui al comma 4, entro un limite di retribuzione pari a 1,4
volte l'importo massimo mensile della DIS-COLL per l'anno in corso. A
decorrere dal 1° gennaio 2022, per i collaboratori, gli assegnisti  e
i dottorandi di ricerca con borsa di  studio  che  hanno  diritto  di
percepire la DIS-COLL, nonche' per gli amministratori e i sindaci  di
cui al comma 1, e' dovuta  un'aliquota  contributiva  pari  a  quella
dovuta per la NASpI)). 
                                                               (3)(4) 
 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  La L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
310)  che  "L'indennita'  di  disoccupazione  per  i  lavoratori  con
rapporto di collaborazione coordinata e continuativa  (DIS-COLL),  di
cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n.  22,  e'
riconosciuta, nei limiti di cui al quinto periodo del presente comma,
anche per l'anno 2016, in relazione  agli  eventi  di  disoccupazione
verificatisi a decorrere dal 1º gennaio 2016 e sino  al  31  dicembre
2016. Ai fini del calcolo della durata non sono computati  i  periodi
contributivi che hanno gia' dato luogo ad erogazione della  DIS-COLL.
Per gli episodi di disoccupazione verificatisi  a  decorrere  dal  1º
gennaio  2016  e  sino  al  31  dicembre  2016,  non  si  applica  la
disposizione di cui all'articolo 15, comma 2, lettera c), del  citato
decreto  legislativo  n.  22  del  2015.  Ai  fini  dell'applicazione
dell'articolo 15 del citato decreto legislativo n. 22  del  2015,  le
disposizioni  che  hanno  a  riferimento  l'anno   solare   sono   da
interpretarsi  come  riferite  all'anno  civile.   La   DIS-COLL   e'
riconosciuta, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi
a decorrere dal 1º gennaio 2016 e  sino  al  31  dicembre  2016,  nel
limite di 54 milioni di euro per l'anno 2016 e di 24 milioni di  euro
per l'anno 2017,  salvo  quanto  stabilito  dall'ultimo  periodo  del
presente comma". 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.L. 30 dicembre 2016,  n.  244,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, nel modificare l'art. 1, comma  310
della L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha conseguentemente disposto  (con
l'art. 3, comma 3-octies)  che  "Ai  fini  della  prosecuzione  della
sperimentazione  relativa  al  riconoscimento  della  indennita'   di
disoccupazione mensile denominata DIS-COLL, di  cui  all'articolo  15
del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, le disposizioni  di  cui
all'articolo 1, comma 310, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono
prorogate fino al  30  giugno  2017,  in  relazione  agli  eventi  di
disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1º gennaio 2017 e sino al
30 giugno 2017, nel limite di 19,2 milioni di euro per  l'anno  2017.
Al relativo onere, pari a 19,2 milioni di euro per  l'anno  2017,  si
provvede mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 43, comma 6,  del  decreto  legislativo  14
settembre 2015, n. 148". 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L.
24 aprile 2020, n. 27, ha disposto (con l'art. 33, comma 1)  che  "Al
fine di agevolare la presentazione delle  domande  di  disoccupazione
NASpI e DIS-COLL, in considerazione dell'emergenza epidemiologica  da
COVID-19, per gli eventi di  cessazione  involontaria  dall'attivita'
lavorativa verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al  31
dicembre 2020, i termini di decadenza previsti dall'articolo 6, comma
1, e dall'articolo 15, comma 8, del decreto legislativo 4 marzo 2015,
n. 22, sono ampliati da sessantotto a centoventotto giorni". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 33,  comma  3)  che  sono  altresi'
ampliati di 60 giorni i termini  previsti  per  l'assolvimento  degli
obblighi di cui al comma 12 del presente articolo.