DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 26

Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. (14G00036)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/03/2014 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2022)
vigente al 24/09/2023
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-3-2020
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 41 
 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Salvo quanto disposto dall'articolo 37, comma 1, dall'attuazione
del presente decreto non derivano nuovi o  maggiori  oneri  a  carico
della finanza pubblica.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono
all'adempimento dei compiti derivanti  dall'attuazione  del  presente
decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente. 
  2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 37,  comma  1,
si provvede: 
  a) sulla base di quanto disposto dall'articolo 13, comma 1, lettera
i), della legge  6  agosto  2013,  n.  96,  con  le  risorse  di  cui
all'articolo 40, comma 25, per lo sviluppo e la ricerca  di  approcci
alternativi, idonei a fornire lo stesso livello  o  un  livello  piu'
alto d'informazione di quello  ottenuto  nelle  procedure  che  usano
animali, che non prevedono l'uso di animali  o  utilizzano  un  minor
numero di animali o che comportano procedure meno dolorose; 
  b) con l'importo pari a euro 52.500  a  decorrere  dall'anno  2014,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30  dicembre  1992,
n. 502, e successive modificazioni; 
  c) con un importo annuale pari ad euro 1.000.000 per ciascuno degli
anni del triennio 2014-2016, a valere  sulle  risorse  del  fondo  di
rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987,  n.  183,
mediante corrispondente versamento  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato  e  successiva  riassegnazione,  con   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo  dello  stato  di
previsione del Ministero, di cui: 
  1) per il 50 per cento da destinare alle regioni ed  alle  province
autonome sulla base di apposito riparto da effettuare con decreto del
Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
le regioni e le province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  per  il
finanziamento  di  corsi  di  formazione  ed  aggiornamento  per  gli
operatori degli stabilimenti autorizzati ai sensi  dell'articolo  20,
comma 2; 
  2) per il 50 per cento da destinare agli  istituti  zooprofilattici
sperimentali  per  l'attivita'  di  ricerca  e  sviluppo  dei  metodi
alternativi; 
  c-bis) con un  importo  annuale  pari  ad  ((euro  2.000.000))  per
ciascuno degli anni del triennio 2020-2022, di cui: 
    1) per il 20 per cento da destinare alle regioni ed alle province
autonome sulla base di apposito riparto da effettuare con decreto del
Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
le regioni e le province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  per  il
finanziamento  di  corsi  di  formazione  ed  aggiornamento  per  gli
operatori degli stabilimenti autorizzati ai sensi  dell'articolo  20,
comma 2; 
    2) per l'80 per cento da destinare agli istituti  zooprofilattici
sperimentali ((, agli enti pubblici di ricerca  e  alle  universita',
individuati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'universita'  e  della  ricerca,))  per  l'attivita'  di
ricerca e sviluppo dei metodi alternativi. 
  3. Le spese relative alle ispezioni e ai controlli necessari per il
rilascio delle autorizzazioni,  ivi  comprese  le  attivita'  di  cui
all'articolo 33, previste dal presente  decreto  sono  a  carico  del
richiedente.