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DECRETO LEGISLATIVO 17 aprile 2014, n. 70

Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario. (14G00081)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/05/2014 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2023)
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Testo in vigore dal:  11-8-2023
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, entrato in vigore il 3 dicembre 2009;
Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 2010;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale ed, in particolare, il capo I, sezioni I e II;
Visto l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'articolo 36 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 luglio 2013;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 aprile 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione
((1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) 2021/782 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (rifusione) effettuato su tutta la rete sia nazionale che regionale e locale))
2. Le disposizioni del presente decreto attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, al fine di garantire uniformi livelli di tutela su tutto il territorio nazionale dei diritti dei passeggeri del trasporto ferroviario indipendentemente dalla tipologia e dall'ambito territoriale in cui è effettuato.
((2-bis. Le sanzioni amministrative di cui al presente decreto non si applicano ai servizi prestati esclusivamente a fini storici o turistici con esclusione delle sanzioni per l'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/782))