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DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 2014, n. 188

Disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonchè di fiammiferi, a norma dell'articolo 13 della legge 11 marzo 2014, n. 23. (14G00201)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/12/2014 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/09/2021)
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Testo in vigore dal:  24-12-2014

Art. 2

Disposizioni di coordinamento,
finanziarie e finali
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1, lettere c), d), f), g) ed h), e 8, decorre dal 1° gennaio 2015.
2. A decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e fino al 31 dicembre 2014:
a) per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 504 del 1995, l'accisa minima prevista dall'articolo 14, n. 1, della direttiva del Consiglio 21 giugno 2011, 2011/64/UE, è pari a euro 108,00 il chilogrammo, qualora l'accisa risulti inferiore a detto importo;
b) per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 504 del 1995 (sigarette), l'aliquota di base per il calcolo dell'accisa è elevata dal 58,5 per cento al 58,6 per cento e l'accisa minima prevista dall'articolo 8, comma 6, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011 è pari a euro 126,80 il chilogrammo convenzionale, qualora l'accisa risulti inferiore a detto importo;
c) la Tabella A) allegata alla determinazione del 25 febbraio 2014, prot. 1242, e la Tabella D) allegata alla determinazione del 30 settembre 2013, prot. 6183, pubblicate, rispettivamente, il 26 febbraio 2014 e 30 settembre 2013 sul sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono sostituite, rispettivamente, dalle Tabelle A) e D) allegate al presente decreto.
3. Ferma restando l'applicazione delle ulteriori disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013, n. 38, all'articolo 9, comma 3, del predetto decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) prima della lettera a) è inserita la seguente: «0a) euro 1.000 per i comuni ovvero frazioni di comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti, nonché per i comuni montani e quelli delle isole minori;»;
b) alla lettera a) le parole: «per i comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti», sono sostituite dalle seguenti: «per i comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 10.000 abitanti».
4. L'obiettivo di gettito pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 già previsto dall'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, è assicurato con corrispondente quota delle maggiori entrate recate dal presente provvedimento. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente decreto, al netto della suddetta quota, valutate in 145 milioni di euro per il 2015, e in 146 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, confluiscono nell'apposito fondo previsto dall'articolo 16, comma 1, ultimo periodo, della legge 11 marzo 2014, n. 23. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Sono conseguentemente abrogati il comma 3 dell'articolo 14 del predetto decreto-legge n. 91 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2013 e la determinazione direttoriale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli adottata ai sensi della predetta disposizione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 2014

NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 39-bis del citato decreto legislativo n. 504 del 1995, come modificato dal presente decreto, è riportato nelle note all'art. 1.
- Il testo vigente dell'art. 14 della direttiva del Consiglio 21 giugno 2011, n. 2011/64/UE relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato, è riportato nelle note all'art. 1.
- Il testo vigente dell'art. 8 della direttiva del Consiglio 21 giugno 2011, n. 2011/64/UE relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato, è il seguente:
«Art. 8. - 1. La percentuale dell'elemento specifico dell'accisa nell'importo dell'onere fiscale totale sulle sigarette è fissato con riferimento al prezzo medio ponderato di vendita al minuto.
2. Il prezzo medio ponderato di vendita al minuto è calcolato in riferimento al valore totale di tutte le sigarette immesse in consumo, basato sul prezzo di vendita al minuto comprensivo di tutte le imposte, diviso per la quantità totale di sigarette immesse in consumo. È fissato al più tardi entro il 1° marzo di ogni anno in base ai dati relativi a tutte le immissioni in consumo dell'anno civile precedente.
3. Fino al 31 dicembre 2013 l'elemento specifico dell'accisa non può essere inferiore al 5% e non può essere superiore al 76,5% dell'importo dell'onere fiscale totale derivante dall'aggregazione dei seguenti elementi:
a) l'accisa specifica;
b) l'accisa ad valorem e l'imposta sul valore aggiunto (IVA) applicate al prezzo medio ponderato di vendita al minuto.
4. Dal 1° gennaio 2014 l'elemento specifico dell'accisa sulle sigarette non può essere inferiore al 7,5% e non può essere superiore al 76,5% dell'importo dell'onere fiscale totale derivante dall'aggregazione dei seguenti elementi:
a) l'accisa specifica;
b) l'accisa ad valorem e l'IVA applicate al prezzo medio ponderato di vendita al minuto.
5. In deroga ai paragrafi 3 e 4, quando in uno Stato membro si verifica una variazione nel prezzo medio ponderato di vendita al minuto delle sigarette che porta l'elemento specifico dell'accisa, espresso in percentuale dell'onere fiscale totale, a un livello inferiore al 5% o al 7,5%, secondo il caso, o superiore al 76,5% dell'onere fiscale totale, lo Stato membro di cui trattasi può omettere di adeguare l'importo dell'accisa specifica fino al 1° gennaio del secondo anno successivo all'anno della variazione.
6. Fatti salvi i paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo e l'art. 7, paragrafo 1, secondo comma, gli Stati membri possono applicare un'accisa minima sulle sigarette.».
- La determinazione del 25 febbraio 2014, prot. 1242, pubblicata il 26 febbraio 2014 sul sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, recava la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette.
- La determinazione del 30 settembre 2013, prot. 6183, pubblicata il 30 settembre 2013 sul sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli recava la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati.
- Il testo dell'art. 9 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013, n. 38 (Regolamento recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 2013, n. 89, come modificato dal presente decreto, è il seguente:
«Art. 9 (Rinnovo dei patentini). - 1. Alla scadenza del biennio di validità del patentino gli interessati, ai fini del suo rinnovo, presentano, almeno 30 giorni prima del termine di scadenza della validità, una domanda in bollo al competente Ufficio, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal richiedente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, che attesta:
a) la quantità e il valore dei prelievi effettuati risultanti dagli appositi modelli U88PAT, regolarmente compilati e firmati dalle parti, relativi all'ultimo anno solare immediatamente precedente;
b) i dati e le informazioni di cui all'art. 8, comma 3.
2. Per le domande pervenute prive della documentazione di cui al comma 1 gli Uffici competenti invitano il richiedente a provvedere alla loro integrazione nel termine di 30 giorni. Decorso il termine senza che le stesse siano state integrate, le domande sono dichiarate improcedibili.
3. Il rinnovo è concesso a condizione che il soggetto titolare del patentino abbia effettuato un prelievo di generi di monopolio per un valore complessivo medio annuo pari o superiore a:
0a) euro 1.000 per i comuni ovvero frazioni di comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti, nonché per i comuni montani e quelli delle isole minori;
a) euro 24.000 per i comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 10.000 abitanti;
b) euro 30.000 per i comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti;
c) euro 48.000 per i comuni con popolazione compresa tra 30.001 e 100.000 abitanti;
d) euro 57.000 per i comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 1.000.000 di abitanti;
e) euro 75.000 per i comuni aventi oltre 1.000.000 di abitanti.
4. Qualora l'ammontare del prelievo di generi di monopolio sia inferiore ai valori di cui al comma 3 per non oltre il venti per cento degli stessi, l'Ufficio competente può autorizzare, una sola volta, il rinnovo qualora il patentino assolva a particolari esigenze di servizio giustificate dalla particolare ubicazione dell'esercizio ovvero dalla peculiare tipologia di clientela. Il provvedimento di rinnovo deve indicare espressamente gli elementi e le notizie che dimostrano la sussistenza delle particolari esigenze di servizio.
5. In pendenza del procedimento di rinnovo del patentino l'Ufficio competente autorizza provvisoriamente il titolare del patentino in scadenza alla prosecuzione della vendita dei tabacchi lavorati. In mancanza della domanda di rinnovo, il servizio di approvvigionamento e vendita cessa immediatamente.
6. Presso gli impianti di distribuzione carburanti il rinnovo del patentino, quando lo stesso è stato rilasciato ai sensi del presente regolamento, è sempre consentito.».
- Il testo vigente dell'art. 14, comma 3, del citato decreto-legge n. 91 del 2013, convertito dalla legge n. 112 del 2013, è riportato nelle note alle premesse del presente decreto.
- Il testo vigente del comma 1 dell'art. 16 della citata legge 11 marzo 2014, n. 23, è il seguente:
«Art. 16 (Disposizioni finanziarie). - 1.
Dall'attuazione della delega di cui all'art. 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, né un aumento della pressione fiscale complessiva a carico dei contribuenti. In considerazione della complessità della materia trattata e dell'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo la relazione tecnica di cui all'art. 1 comma 6, evidenzia i suoi effetti sui saldi di finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione nel proprio ambito, si provvede ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 ovvero mediante compensazione con le risorse finanziarie recate dai decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, presentati prima o contestualmente a quelli che comportano i nuovi o maggiori oneri. A tal fine le maggiori entrate confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
(Omissis).».