DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 26

Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. (14G00036)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/03/2014 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-2-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 6 
 
 
                       Metodi di soppressione 
 
  1. La soppressione degli animali avviene: 
  a) con modalita'  che  arrecano  il  minimo  dolore,  sofferenza  e
distress possibile; 
  b) secondo i metodi di cui all'allegato IV; 
  c) da personale competente ai sensi dell'articolo 23; 
  d) negli stabilimenti di un allevatore, di un  fornitore  o  di  un
utilizzatore. In caso di ricerche sul  campo  l'animale  puo'  essere
soppresso dal personale di cui alla lettera c) al  di  fuori  di  uno
stabilimento utilizzatore. 
  2. Il Ministero puo' concedere deroghe all'applicazione dei  metodi
di soppressione cui all'allegato IV del presente decreto in  uno  dei
seguenti casi: 
  a) per consentire, in base a prove scientifiche, l'uso di un  altro
metodo considerato altrettanto umanitario; 
  b) se e' scientificamente provato che e' impossibile raggiungere lo
scopo  della  procedura  ricorrendo  a  un  metodo  di   soppressione
descritto nell'allegato IV del presente decreto. 
  3. Il comma 1 ((, ad  eccezione  delle  prescrizioni  di  cui  alla
lettera a) del medesimo comma 1,)) non si applica  qualora  l'animale
debba  essere  soppresso  in  situazioni  di  emergenza  per   motivi
riconducibili  al  benessere  animale,  alla  salute  pubblica,  alla
sicurezza pubblica, alla salute animale o all'ambiente. 
  4. Quando permangono condizioni  di  sofferenza  insostenibili,  si
procede immediatamente  alla  soppressione  dell'animale  con  metodi
umanitari sotto la responsabilita' del medico  veterinario  designato
di cui  all'articolo  24.  E'  considerata  sofferenza  insostenibile
quella che nella normale pratica veterinaria costituisce  indicazione
per l'eutanasia.