DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 26

Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. (14G00036)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/03/2014 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-2-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 20 
 
 
 Autorizzazione degli allevatori, dei fornitori e degli utilizzatori 
 
  1.  Chiunque  intende  porre  in  esercizio  uno  stabilimento   di
allevamento  o  di  fornitura  presenta  domanda  di   autorizzazione
all'autorita' competente di cui all'articolo 4, comma 2. 
  2.  Chiunque  intende  porre  in  esercizio  uno  stabilimento   di
utilizzazione  presenta  domanda  di  autorizzazione  al   Ministero,
autorita' competente di cui all'articolo  4,  comma  5.  Non  possono
presentare domanda ai sensi  del  presente  comma  coloro  che  hanno
riportato  condanne  con  sentenze  passate  in   giudicato   o   con
l'applicazione  della  pena  su  richiesta   delle   parti   di   cui
all'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati  di
cui agli articoli 544-bis, 544-ter e 727 del codice  penale,  nonche'
per quelli di cui agli articoli 4 e 5 della legge 4 novembre 2010, n.
201. 
  ((3.  L'autorizzazione  e'  concessa  solo  se   l'allevatore,   il
fornitore o l'utilizzatore e i rispettivi stabilimenti sono  conformi
ai requisiti del presente decreto)). 
  4. Nell'autorizzazione di cui ai commi 1  e  2  sono  riportate  le
seguenti informazioni: 
  a) la persona fisica o giuridica  titolare  dell'autorizzazione  di
cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f); 
  b) la sede dello stabilimento e le specie animali stabulate; 
  c) la persona di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h); 
  d) il medico veterinario di cui all'articolo 24. 
  5. L'autorizzazione di cui ai commi 1 e 2  ha  una  durata  di  sei
anni,  salvo  l'adozione  da  parte  dell'autorita'   competente   di
provvedimenti di sospensione o di revoca di cui all'articolo 21. 
  6. Le modifiche significative alla  struttura  o  al  funzionamento
dello  stabilimento  di  un  allevatore,  fornitore  o  utilizzatore,
compreso qualsiasi cambiamento riguardante i soggetti cui al comma 4,
sono comunicate preventivamente all'autorita' competente al  rilascio
dell'autorizzazione  che,  se  del  caso,  provvede  alla  variazione
dell'autorizzazione. 
  7. Salvo diversa previsione dei singoli ordinamenti  regionali,  il
comune tiene un elenco aggiornato degli stabilimenti di allevamento e
di fornitura autorizzati e ne trasmette copia  al  Ministero  e  alla
regione o provincia autonoma.