DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 26

Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. (14G00036)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/03/2014 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-2-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 14 
 
 
                              Anestesia 
 
  1.  Sono  vietate  le  procedure  che  non  prevedono  anestesia  o
analgesia, qualora esse causano dolore intenso  a  seguito  di  gravi
lesioni all'animale ((...)). 
  2. Fatto salvo quanto previsto dal  comma  1,  sono  consentite  le
procedure condotte in assenza di anestesia generale o locale  secondo
quanto disposto dalla legislazione o farmacopea nazionale, europee  o
internazionali, ovvero qualora si  ritiene  che  l'anestesia  e'  per
l'animale piu'  traumatica  della  stessa  procedura  ovvero  risulta
essere incompatibile con le finalita' della stessa. 
  3. Cessati gli effetti  dell'anestesia  o  quando  questa  non  sia
praticabile,  gli  animali  sono  immediatamente  sottoposti   a   un
trattamento analgesico adeguato o ad un altro metodo appropriato  per
ridurre  la  percezione  del  dolore  o  della  sofferenza,   purche'
compatibile con le finalita' della procedura. 
  4. Non e' consentito fare uso di alcun mezzo, ivi  compresi  agenti
di blocco neuromuscolare, volto ad impedire o limitare  l'espressione
del dolore senza assicurare un livello adeguato  di  anestesia  o  di
analgesia.  In  questi  casi   e'   obbligatoriamente   fornita   una
giustificazione scientifica  corredata  da  informazioni  dettagliate
sull'efficacia del protocollo anestesiologico o analgesico. 
  5. Al termine della procedura sono  intraprese  azioni  appropriate
allo scopo di ridurre al minimo la sofferenza dell'animale.