DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33

((Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.)) (13G00076)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/04/2013 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/03/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 23-6-2016
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 12 
 
Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo
                      e amministrativo generale 
 
  1. Fermo  restando  quanto  previsto  per  le  pubblicazioni  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11  dicembre
1984, n. 839, e dalle relative  norme  di  attuazione,  le  pubbliche
amministrazioni  pubblicano   sui   propri   siti   istituzionali   i
riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale
pubblicate  nella   banca   dati   «Normattiva»   che   ne   regolano
l'istituzione,  l'organizzazione   e   l'attivita'.   Sono   altresi'
pubblicati le direttive, le circolari, i programmi  e  le  istruzioni
emanati dall'amministrazione e ogni atto ((, previsto dalla  legge  o
comunque adottato,)) che dispone in  generale  sulla  organizzazione,
sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si
determina l'interpretazione di norme giuridiche che le  riguardano  o
si dettano disposizioni per l'applicazione di esse,  ivi  compresi  i
codici di condotta ((, le misure  integrative  di  prevenzione  della
corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma  2-bis,  della
legge   n.   190   del   2012,   i   documenti   di    programmazione
strategico-gestionale e gli  atti  degli  organismi  indipendenti  di
valutazione)). 
  1-bis. Il  responsabile  della  trasparenza  delle  amministrazioni
competenti  pubblica  sul  sito  istituzionale  uno  scadenzario  con
l'indicazione  delle   date   di   efficacia   dei   nuovi   obblighi
amministrativi  introdotti   e   lo   comunica   tempestivamente   al
Dipartimento   della   funzione   pubblica   per   la   pubblicazione
riepilogativa su base  temporale  in  un'apposita  sezione  del  sito
istituzionale.   L'inosservanza   del   presente    comma    comporta
l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 46. 
  2. Con riferimento agli statuti e alle norme  di  legge  regionali,
che regolano le funzioni, l'organizzazione  e  lo  svolgimento  delle
attivita' di competenza  dell'amministrazione,  sono  pubblicati  gli
estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.