DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33

((Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.)) (13G00076)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/04/2013 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/03/2023)
vigente al 28/05/2023
  • Allegati
Testo in vigore dal: 23-6-2016
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 33 
 
 
Obblighi  di  pubblicazione  concernenti   i   tempi   di   pagamento
                        dell'amministrazione 
 
  1.  ((Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  9-bis,   le
pubbliche  amministrazioni))  pubblicano,  con  cadenza  annuale,  un
indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli  acquisti
di  beni,  servizi   ((prestazioni   professionali))   e   forniture,
denominato 'indicatore annuale di tempestivita'  dei  pagamenti'  ((,
nonche' l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle  imprese
creditrici)). A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le
pubbliche  amministrazioni  pubblicano  un  indicatore,   avente   il
medesimo oggetto, denominato 'indicatore trimestrale di tempestivita'
dei pagamenti' ((, nonche' l'ammontare complessivo dei  debiti  e  il
numero delle imprese creditrici)). Gli indicatori di cui al  presente
comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso  a  un
portale unico, secondo uno  schema  tipo  e  modalita'  definiti  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita
la Conferenza unificata.