DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33

((Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.)) (13G00076)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/04/2013 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/03/2023)
vigente al 04/06/2023
  • Allegati
Testo in vigore dal: 23-6-2016
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 15 
 
 
((Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari  di  incarichi  di
                    collaborazione o consulenza)) 
 
  1. ((Fermo restando quanto previsto  dall'articolo  9-bis  e  fermi
restando gli obblighi)) di  comunicazione  di  cui  all'articolo  17,
comma  22,  della  legge  15  maggio  1997,  n.  127,  le   pubbliche
amministrazioni pubblicano  e  aggiornano  le  seguenti  informazioni
relative  ai  titolari  di  incarichi  ((...))  di  collaborazione  o
consulenza: 
  a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; 
  b) il curriculum vitae; 
  c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o  la  titolarita'
di cariche in enti di diritto privato  regolati  o  finanziati  dalla
pubblica amministrazione o lo svolgimento di attivita' professionali; 
  d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto ((...)) di
consulenza  o  di  collaborazione,  con  specifica   evidenza   delle
eventuali  componenti  variabili  o  legate  alla   valutazione   del
risultato. 
  2. La pubblicazione degli estremi degli  atti  di  conferimento  di
incarichi ((...))  di  collaborazione  o  di  consulenza  a  soggetti
esterni a qualsiasi titolo per  i  quali  e'  previsto  un  compenso,
completi  di  indicazione  dei  soggetti  percettori,  della  ragione
dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonche' la comunicazione alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della  funzione
pubblica dei relativi dati  ai  sensi  dell'articolo  53,  comma  14,
secondo periodo, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165  e
successive  modificazioni,   sono   condizioni   per   l'acquisizione
dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi.
Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui  rispettivi
siti  istituzionali  gli  elenchi  dei  propri  consulenti  indicando
l'oggetto, la durata e il  compenso  dell'incarico.  Il  Dipartimento
della  funzione  pubblica  consente  la  consultazione,   anche   per
nominativo, dei dati di cui al presente comma. 
  3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al  comma  2,
il pagamento  del  corrispettivo  determina  la  responsabilita'  del
dirigente che l'ha disposto,  accertata  all'esito  del  procedimento
disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma
corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno  del  destinatario
ove ricorrano le  condizioni  di  cui  all'articolo  30  del  decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 
  4. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1  e
2 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico  e  per  i  tre  anni
successivi alla cessazione dell'incarico. 
  5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97)).