stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 29 marzo 2012, n. 68

Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6. (12G0088)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/06/2012 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/11/2023)
nascondi
Testo in vigore dal:  15-6-2012

Art. 6

Strumenti e servizi per il conseguimento
del successo formativo
1. Gli strumenti e i servizi per il conseguimento del pieno successo formativo degli studenti nei corsi di istruzione superiore sono:
a) servizi abitativi;
b) servizi di ristorazione;
c) servizi di orientamento e tutorato;
d) attività a tempo parziale;
e) trasporti;
f) assistenza sanitaria;
g) accesso alla cultura;
h) servizi per la mobilità internazionale;
i) materiale didattico;
l) altri servizi, definiti dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle università, dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.
2. Per gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, in possesso dei requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 8, il conseguimento del pieno successo formativo di cui al comma 1 è garantito attraverso l'erogazione della borsa di studio, ai sensi dell'articolo 7, comma 2.