stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 29 marzo 2012, n. 68

Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6. (12G0088)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/06/2012 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/11/2023)
nascondi
Testo in vigore dal:  15-6-2012

Art. 3

Attribuzioni e compiti dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica
1. All'attuazione delle disposizioni previste dal presente decreto si provvede attraverso un sistema integrato di strumenti e servizi al quale partecipano, nell'ambito delle rispettive competenze, lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le università, le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e altre istituzioni, pubbliche o private, che offrono servizi di diritto allo studio.
2. Ferma restando la competenza esclusiva dello Stato in materia di determinazione dei LEP, al fine di garantirne l'uniformità e l'esigibilità su tutto il territorio nazionale, le regioni esercitano la competenza esclusiva in materia di diritto allo studio, disciplinando e attivando gli interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per il concreto esercizio di tale diritto. Le regioni, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, possono integrare la gamma degli strumenti e dei servizi di cui all'articolo 6.
3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano, nelle materie di cui al presente decreto, le competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e delle norme di attuazione, tenendo conto dei LEP.
4. Le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci:
a) organizzano i propri servizi, compresi quelli di orientamento e di tutorato, al fine di realizzare il successo formativo degli studi;
b) promuovono le attività di servizio di orientamento e tutorato delle associazioni e cooperative studentesche e dei collegi universitari legalmente riconosciuti, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268;
c) agevolano la frequenza ai corsi, nonché lo studio individuale, anche mediante l'apertura in ore serali e nei giorni festivi di biblioteche, laboratori e sale studio;
d) promuovono, sostengono e pubblicizzano attività culturali, sportive e ricreative, mediante l'istituzione di servizi e strutture collettive, anche in collaborazione con le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi delle associazioni e cooperative studentesche e promuovendo, eventualmente, le attività di servizio svolte da quest'ultime;
e) curano l'informazione circa le possibilità offerte per lo studio e la formazione, con particolare attenzione ai programmi dell'Unione europea e internazionali al fine di favorire la mobilità degli studenti, e pubblicizzano gli interventi in materia di diritto allo studio;
f) promuovono interscambi di studenti con università italiane e straniere, anche nell'ambito di programmi europei e internazionali, in conformità alle vigenti disposizioni in materia di riconoscimento di corsi e titoli;
g) sostengono le attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport, del tempo libero, fatte salve quelle disciplinate da apposite disposizioni legislative.
5. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le università e gli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, disciplinano le modalità per la concessione di prestiti d'onore agli studenti in possesso dei requisiti di merito e provvedono alla concessione di garanzie sussidiarie sugli stessi e alla corresponsione delle quote degli interessi, sulla base di criteri definiti con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
6. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le università e gli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica possono concedere agli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio di cui all'articolo 8 iscritti ai corsi di laurea magistrale e di dottorato, nonché agli iscritti dal quarto anno dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico, un prestito d'onore aggiuntivo alla borsa di studio a condizioni agevolate in misura massima pari all'importo della borsa, disciplinandone le modalità agevolate di restituzione.
7. Gli studenti iscritti ai corsi di master universitario, di perfezionamento ed alle scuole di specializzazione possono accedere al prestito d'onore, con le modalità di cui alle disposizioni del presente articolo.
Note all'art. 3:
- Il testo dell'articolo 7, comma 1, del citato decreto legge n. 212 del 2002, recita:
"Art. 7 (Attività di servizio per gli studenti universitari). - 1. Per potenziare i servizi di orientamento e tutorato e per favorire la formazione culturale degli studenti e promuovere il diritto allo studio a decorrere dall'anno accademico 2002-2003, le università promuovono, sostengono e pubblicizzano le attività di servizio agli studenti iscritti ai propri corsi, svolte da associazioni e cooperative studentesche e dai collegi universitari legalmente riconosciuti, in conformità con gli indirizzi di cui all'articolo 25, comma 2, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, ed a quelli indicati nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge, quali, in particolare, le attività di orientamento e tutorato e le iniziative culturali.
(Omissis).".