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DECRETO LEGISLATIVO 29 marzo 2012, n. 68

Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6. (12G0088)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/06/2012 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/11/2023)
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Testo in vigore dal:  15-6-2012

Art. 20

Osservatorio nazionale per il diritto allo studio universitario
1. Con decreto del Ministro è istituito presso la Direzione generale per l'università, lo studente e il diritto allo studio universitario, l'Osservatorio nazionale per il diritto allo studio universitario con il compito di:
a) creare un sistema informativo, correlato a quelli delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per l'attuazione del diritto allo studio, nonché per il monitoraggio dell'attuazione del presente decreto, anche attraverso una banca dati dei beneficiari delle borse di studio, aggiornata periodicamente a cura dei soggetti erogatori;
b) procedere ad analisi, confronti e ricerche, anche attraverso incontri con gli enti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano erogatori dei servizi, le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, sui criteri e le metodologie adottate, con particolare riferimento alla valutazione dei costi di mantenimento agli studi, nonché sui risultati ottenuti;
c) presentare al Ministro proposte per migliorare l'attuazione del principio di garanzia su tutto il territorio nazionale dei livelli essenziali delle prestazioni.
2. L'Osservatorio è un organismo coordinato, nelle sue attività, dalla direzione generale per l'università, lo studente e il diritto allo studio universitario e composto da rappresentanti del Ministero, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Consiglio nazionale degli studenti universitari, della Conferenza dei rettori delle università italiane, del Convegno permanente dei direttori e dei dirigenti dell'università, dei collegi di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e da esperti del settore.
3. I membri dell'Osservatorio sono nominati con decreto del Ministro e restano in carica tre anni.
4. Entro il mese di marzo di ogni anno l'Osservatorio presenta al Ministro una relazione annuale sull'attuazione del diritto allo studio a livello nazionale.
5. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza e rimborsi spese.
6. Alle attività dell'Osservatorio di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Note all'art. 20:
- Per il testo dell'articolo 4, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si vedano le note all'articolo 15.