DECRETO LEGISLATIVO 9 gennaio 2012, n. 4

Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96. (12G0012)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/02/2012 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/03/2019)
Testo in vigore dal: 12-8-2012
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2 
 
                         Pesca professionale 
 
  1. La pesca  professionale  e'  l'attivita'  economica  organizzata
svolta in ambienti marini o salmastri o di acqua dolce, diretta  alla
ricerca di organismi acquatici viventi,  alla  cala,  alla  posa,  al
traino e al recupero di un attrezzo  da  pesca,  al  trasferimento  a
bordo delle catture, al trasbordo, alla conservazione a  bordo,  alla
trasformazione a bordo,  al  trasferimento,  alla  messa  in  gabbia,
all'ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca. 
  ((2.  Rientrano  nelle  attivita'  di   pesca   professionale,   se
effettuate  dall'imprenditore  ittico  di  cui  all'articolo  4,   le
seguenti attivita': 
    a) imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio  su  navi
da pesca a scopo turistico-ricreativo, denominata 'pesca-turismo'; 
    b) attivita' di ospitalita', ricreative, didattiche, culturali  e
di servizi, finalizzate  alla  corretta  fruizione  degli  ecosistemi
acquatici e delle risorse della pesca  e  alla  valorizzazione  degli
aspetti  socio-culturali  delle  imprese   ittiche,   esercitate   da
imprenditori,  singoli  o  associati,  attraverso  l'utilizzo   della
propria   abitazione   o   di    struttura    nella    disponibilita'
dell'imprenditore stesso, denominate 'ittiturismo'. 
  2-bis. Sono connesse all'attivita' di pesca professionale,  purche'
non prevalenti rispetto  a  questa  ed  effettuate  dall'imprenditore
ittico mediante l'utilizzo  di  prodotti  provenienti  in  prevalenza
dalla propria attivita' di pesca ovvero di attrezzature o di  risorse
dell'azienda normalmente impiegate nell'impresa ittica,  le  seguenti
attivita': 
    a) la trasformazione, la distribuzione e  la  commercializzazione
dei  prodotti  della  pesca,  nonche'  le  azioni  di  promozione   e
valorizzazione; 
    b) l'attuazione di interventi  di  gestione  attiva,  finalizzati
alla valorizzazione produttiva, all'uso sostenibile degli  ecosistemi
acquatici e alla tutela dell'ambiente costiero)). 
  3. Alle  opere  ed  alle  strutture  destinate  all'ittiturismo  si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 2  e  3,  del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica  6
giugno 2001, n. 380, nonche' all'articolo 24, comma 2, della legge  5
febbraio  1992,  n.  104,   relativamente   all'utilizzo   di   opere
provvisionali per l'accessibilita' ed il superamento  delle  barriere
architettoniche. 
  4. L'imbarco  di  persone  di  cui  al  comma  1,  lettera  a),  e'
autorizzato dall'autorita' marittima dell'ufficio di iscrizione della
nave  da  pesca  secondo  le  modalita'  fissate  dalle  disposizioni
vigenti.